XIV Legislatura
Atto Senato 2516
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili
| Testi
disponibili: |
Testo DDL
2516
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| 1
Ottobre 2003: |
da assegnare |
| Iter:
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C. 3744 |
approvato |
30 Settembre 2003 |
| S. 2516 |
da assegnare |
1 Ottobre 2003 |
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Iniziativa
Governativa:
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Ministro della
giustizia Roberto Castelli (Governo
Berlusconi-II),
Ministro dell'
istruzione, università e ricerca Letizia Moratti
(Governo
Berlusconi-II),
Ministro del lavoro
e politiche sociali Roberto Maroni (Governo
Berlusconi-II)
Di concerto con
Ministro dell'
economia e finanze Giulio Tremonti
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| Natura:
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ordinaria
(contiene deleghe al governo)
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Presentazione: |
Trasmesso in data 1 Ottobre 2003;
annunciato nella seduta n.469 del 2 Ottobre 2003
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Classificazione TESEO: |
LEGGE DELEGA,
DOTTORI COMMERCIALISTI,
CONTABILI,
RAGIONIERI,
PERITI COMMERCIALI,
COLLEGI E ORDINI
PROFESSIONALI
Articoli
CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (Art.4, 6),
CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (Art.4, 6),
ALBI ELENCHI E REGISTRI
(Art.5),
CASSE E FONDI DI PREVIDENZA
(Art.4, 6),
CONSIGLI DI ORDINI
PROFESSIONALI (Art.3),
COMPETENZA (Art.5),
ALBI PROFESSIONALI (Art.1,
3),
REVISORI DEI CONTI (Art.5),
PROROGA DI TERMINI (Art.6),
ELEZIONI (Art.6),
ORGANI DIRETTIVI DI ENTI E
AMMINISTRAZIONI (Art.4, 6)
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Consiglio dei Ministri n.94 del 14 febbraio 2003
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La Presidenza del
Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri
si è riunito oggi, alle ore 10,15 a Palazzo Chigi, sotto la
presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Consiglio ha approvato
i seguenti provvedimenti:
omissis altri
provvedimenti
su proposta del Ministro
della giustizia, Castelli, e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Maroni:
-
un
disegno di legge che istituisce l'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, delegando il Governo ad unificare
l'Ordine dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti
commerciali (nonché le rispettive Casse previdenziali). termina così
una separazione ormai ingiustificata delle due professioni alla luce
del contesto comunitario, della riforma universitaria, dell'identità
di competenze professionali e si completa la riforma dell'accesso
alle professioni per le quali è previsto l'esame di Stato;
omissis altri
provvedimenti
La seduta ha avuto
termine alle ore 12,45. |
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RIPORTIAMO IL TESTO DEL COMUNICATO STAMPA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA UNIFICAZIONE
DEGLI ALBI, CHE ATTENDEVAMO DA CINQUANT'ANNI |
torna
all'origine |
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Istituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
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Schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per
l'unificazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e dei
Ragionieri e Periti Commerciali, ed istituzione dell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili"
ART. 1
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei
ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è
istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
ART. 2
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede con
decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica, sentiti i Consigli Nazionali dei
dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, che sono
resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo
schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto
legislativo può essere comunque emanato.
ART. 3
1.Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono
definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio Nazionale e
dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa
composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e
rappresentatività, assicurando comunque alla componente della
sezione riservata ai laureati specialisti, alla fine del periodo
transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di
rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per
la nomina del Presidente;
b) le classi di laurea e laurea specialistica, nonché i titoli
regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in
applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127,
che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legge 10 giugno 2002, n.107,
convertito dalla legge 1° agosto 2002, n.173;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente
riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e
per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n.1067 e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n.1068, e delle altre disposizioni
vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti
nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti
nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove
competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo Unico riservata
ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse
pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di
concorrenza e fatte salve tutte le prerogative attualmente
attribuite dalla legge a professionisti iscritti in altri Albi.
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni
dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con
previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante
il corso di studi specialistici, ed esenzione da una delle prove
scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla
base di convenzioni tra Università e Ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella
sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli
attuali iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo
professionale di "ragioniere commercialista", con specifica
distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione,
del titolo di studio, del titolo professionale e dell'Ordine o
Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di "dottore
commercialista", di "ragioniere commercialista" e di "esperto
contabile", nonché del termine abbreviato di "commercialista",
utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo
riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove
anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali
organismi dirigenti di cui al successivo articolo 6, comma 1, le
maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali,
ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le
modalità, le procedure ed i termini per la confluenza degli enti
nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del
nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le
procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
Art. 4
1. Il Governo é delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro due anni dall'entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di
amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e di
assistenza dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti
finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di
unificazione sulla base di quelle fissate dall'articolo 2498 e
seguenti del codice civile in quanto applicabile e, comunque, nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, previa l'adozione di progetti di unificazione da parte dei
competenti organi delle casse interessate sulla base di bilanci dì
unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e
le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da
assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
b) applicazione da parte delle casse unificande del principio del
pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12 della legge 8 agosto
1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo
periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle
casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati alla
unificazione.
2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 sono adottati, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze dì
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il
termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
ART. 5
1. Con decreto legislativo da emanare entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo
2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
competenze sul Registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia, che sono resi
entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo
può essere comunque emanato.
3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i
seguenti principi:
a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori
contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della Commissione
centrale per i revisori contabili di cui al Titolo I del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
c) mantenere l' attuale disciplina normativa dell'esame per
l'accesso al Registro di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ed al Titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza
ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e
cancellazione dal Registro.
ART. 6
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il
Governo disciplina la durata dei Consigli Nazionali e locali degli
Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di
indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato,
fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla
data di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 7
1. Dalla unificazione degli Ordini professionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e delle
rispettive casse di assistenza e previdenza non derivano oneri a
carico dello Stato.
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Istituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
|
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO
Il Governo ritiene ormai necessaria la realizzazione
dell'unificazione degli Ordini professionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, oltre che
delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, per consentire
il completamento della riforma dell'accesso alle professioni per
le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, in buona
parte attuata con D.P.R. 328 del 2001, attraverso la riconduzione
ad unità di due figure professionali che risultano sempre più
speculari.
Nel contesto di riferimento comunitario, nel quale vige il
principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli
professionali, e in seguito alla riforma universitaria che ha
introdotto due livelli di laurea, triennale e quinquennale, c.d.
specialistica, risulta sempre più ingiustificato il mantenimento
della distinzione tra i due Ordini, attesa la perfetta identità
dei percorsi formativi di durata sia triennale che quinquennale,
cui corrisponde l' identità di competenze professionali, peraltro
già oggi esistente.
In mancanza della unificazione dei due Ordini, ci troveremmo
infatti di fronte a due professioni "parallele", a partire dal
percorso formativo e fino alle competenze professionali, con
l'unico elemento distintivo costituito dal titolo professionale.
Si tratta, in tutta evidenza, di una anomalia che il Governo
intende superare, con la condivisione del progetto da parte dei
rappresentanti degli Ordini interessati.
Per attuare l'unificazione, si è ritenuto opportuno ricorrere
allo strumento della legge di delega, e alla conseguente
emanazione di decreti legislativi, atteso per un verso il rango
della normativa che attualmente disciplina le due professioni,
contenuta nei D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e 27 ottobre 1953,
n. 1068, e per altro verso la necessità di emanare una normativa a
adeguatamente dettagliata e tecnicamente complessa, che richiede
tempi adeguati per la predisposizione delle norme e della
disciplina di coordinamento.
I riferimenti normativi sui quali poggiano le ragioni ed
esigenze sopra enunciate sono di seguito illustrati.
Le professioni di dottore commercialista e di ragioniere e
perito commerciale sono attualmente disciplinate, rispettivamente,
con D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e con D.P.R. 27 ottobre 1953,
n. 1068. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 24 ottobre 1996, n. 654, è stato
disciplinato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di dottore commercialista. Al predetto esame si
accede, ai sensi dell'art.31, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, con
il possesso della laurea in economia e commercio, in scienze
economiche-marittime o, in base a giurisprudenza consolidata, in
scienze politiche, nonché in seguito allo svolgimento di un
periodo di tirocinio della durata di tre anni, introdotto
dall'art. 1, comma 1, legge n. 206 del 1992, e attualmente
disciplinato dal DM 10 marzo 1995, n. 327.
Con DM 8 ottobre 1996, n. 622 è stato disciplinato l'esame di
stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
ragioniere e perito commerciale. A tale esame si accede con il
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di
ragioniere unitamente ad un diploma universitario legalmente
riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi
specialistici della durata di 3 anni, oppure laurea in economia e
commercio o in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 31, D.P.R.
1068/1953, come modificato dall'art. 1, I. 12 febbraio 1992, n.
183. Ulteriore requisito è lo svolgimento di un periodo di
tirocinio della durata di 3 anni da effettuare dopo il
conseguimento del diploma universitario. La durata della pratica
professionale è ridotta a due anni per coloro che sono in possesso
della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (art. 31,
comma 3, D.P.R. 1068/1953).
L'insieme delle modifiche apportate recentemente agli
ordinamenti delle due professioni, in particolare per quanto
concerne le prove di esame e le materie che ne sono oggetto,
attualmente consente ai dottori commercialisti e ai ragionieri e
periti commerciali l'accesso al Registro dei Revisori Contabili,
per il quale la Direttiva 84/253/CEE, relativa al controllo legale
dei conti (cui è stata data attuazione in Italia con il D.lgs. n.88
del 1992), prevede, oltre agli altri requisiti, il periodo
triennale di praticantato. Anche l'organizzazione dei due ordini
professionali è sostanzialmente coincidente: il D.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1067, per l'Ordine dei dottori commercialisti, ed il
D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, per l'Ordine dei ragionieri e
periti commerciali, prevedono Consigli dell'Ordine, istituiti in
ogni circondario nel cui ambito esercitino la professione almeno
quindici dottori commercialisti, e il Consiglio Nazionale, con
relativi procedimenti elettivi.
Gli ordinamenti di entrambe le professioni dispongono che
l'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello stato
e degli enti pubblici, a meno che l'ordinamento
dell'amministrazione lo consenta (art. 3 D.P.R. 27 ottobre 1953,
n. 1067 e art-3 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068).
Le attuali competenze maggiormente caratterizzanti dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono comuni e
si ricavano da leggi settoriali relative a specifiche attività che
comprendono le attività che essi possono svolgere in quanto
contestualmente iscritti nel registro dei revisori contabili (al
quale peraltro, come è noto, possono essere iscritti anche altri
soggetti):
- revisione contabile e controllo legale dei conti (riservata solo
per certificazione obbligatoria) D.lgs. 88/1992 e D.lgs. 58/1998;
- revisione esterna: controlli delle acquisizioni, fusioni e
scissioni e dei conferimenti D.lgs. 58/1998;
- membri di collegio sindacale: eletti tra gli iscritti al
registro dei revisori (D.lgs 58/1998 ed art. 2397 c.c.);
- revisione dei conti di enti pubblici (art. 57, L. 142/1990);
- procedure concorsuali ( art. 27, L.216/1942);
- rappresentanza giudiziaria nei giudizi tributari (art. 12, L.546/1992);
- perizie giudiziarie e consulenze tecniche (art. 61 c.p.c. e art.
15 disp.att.c.p.c.);
- certificazione e visti di conformità (D.Lgs. 241/1997, modificato
dall'art. 3, comma 3, d.P.r. 322/1998).
Con riferimento alle nuove classi di lauree e lauree
specialistiche, il D.M. 4 agosto 2000, prevede la classe 17 -
classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione
aziendale- e la classe 28 -classe delle lauree in scienze
economiche- i cui obiettivi formativi e le cui attività formative
individuano un percorso formativo idoneo a consentire l'accesso
all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione
di commercialista.
Il D.M. 28 novembre 2000 prevede la classe 64/S, classe delle
lauree specialistiche in scienze dell'economia, e la classe 84/S,
classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali.
Da ultimo, con l'articolo 3 del decreto-legge 10.6.2002, n. 107,
convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è
stato previsto che i possessori dei diplomi di laurea
specialistica nella classe 64/S, ovvero nella classe 84/S, e i
possessori di laurea triennale nella classe 17 e nella classe 28,
nonché i titolari di laurea rilasciata dalle facoltà di economia
secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
possano iscriversi alternativamente nel registro dei praticanti
dell'uno o dell'altro Albo professionale. Di qui l'ulteriore
conferma della natura unitaria delle professioni in oggetto.
Il presente disegno di legge delega muove dunque dalla
premessa che l'attuale distinzione delle due professioni di
dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale non
appare più giustificata, e prevede che l'attuale Ordine dei
dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti
commerciali siano unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili.
Il disegno di legge delega consta di sette articoli.
All'articolo 1 è prevista la unificazione ed è istituito l'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con
l'attribuzione di una nuova denominazione idonea alla
identificazione del nuovo soggetto.
All'articolo 2 è previsto che l'unificazione dei due Ordini sarà
realizzata con decreto legislativo, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge delega,su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica,
essendo necessario approntare la disciplina analitica degli
organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato,
dell'istituzione di sezioni riservate all'interno del costituendo
albo, nonché l'ambito consentito di attività professionali agli
iscritti alle varie sezioni, le prove di esame da sostenere
coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e,
infine , le norme transitorie per gli attuali iscritti nei due
distinti albi professionali.
All'articolo 4 è prevista, con riferimento alla unificazione delle
rispettive Casse di previdenza e assistenza, l'emanazione, entro
tempi necessariamente più lunghi, di un altro decreto legislativo,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della giustizia.
All'articolo 5 è, infine, prevista l'emanazione, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo
2, di un ulteriore decreto legislativo, su proposta del Ministro
della giustizia, finalizzato alla attribuzione al costituendo
Ordine professionale di talune delle competenze attualmente
esercitate da questa Amministrazione sul Registro dei revisori
contabili.
Per ciascuno degli ambiti individuati agli articoli 2, 4 e 5,
sono stati indicati i principi e criteri direttivi ai quali dovrà
attenersi il legislatore delegato.
Con riferimento alla unificazione degli Ordini, l'articolo 3
indica i principi di proporzionalità e rappresentatività ai quali
il legislatore delegato dovrà attenersi nella definizione delle
modalità per la costituzione degli organi rappresentativi, a
livello nazionale e locale, con riserva alla componente riservata
ai laureati specialistici di un numero di rappresentanti non
inferiori alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del
Presidente; prevede, inoltre, la istituzione di due sezioni
distinte dell'Albo, ai fini della iscrizione dei possessori dei
titoli specialistico e triennale; stabilisce, ancora, che il
legislatore delegato dovrà individuare l'ambito delle attività
oggetto della professione, con attribuzione specifica agli
iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli
iscritti nell'altra sezione.
A tale proposito, la delega contiene un'apertura al legislatore
delegato, che è facoltizzato a procedere alla attribuzione di
nuove competenze ai soli iscritti nella sezione riservata ai
laureati specialistici, con il preciso limite che dette competenze
presentino profili di interesse pubblico generale - tali da poter
assurgere al rango di competenze "riservate"-, nel rispetto del
principio di libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative
attribuite ad iscritti in altri Albi professionali.
Ulteriori criteri per il legislatore delegato sono dettati con
riferimento all'esame di Stato, ai fini della iscrizione alle
diverse sezioni dell'Albo, sia attraverso la previsione della
possibilità di inserire il tirocinio nel corso degli studi
specialistici, con conseguente modifica delle modalità di accesso
all'esame di Stato, che attraverso la previsione della frequenza
di corsi organizzati sulla base di convenzioni tra Università e
Ordini locali, con possibile esenzione da una delle prove scritte
dell'esame stesso.
Sono infine dettati i criteri ai quali il legislatore delegato
dovrà attenersi per la disciplina della fase transitoria, che è
stata delineata come complessa fattispecie a formazione
progressiva.
A tal fine è stabilito che gli attuali iscritti negli Albi dei
dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali
confluiranno, nell'Albo unico, nella sezione riservata ai laureati
specialistici, i primi mantenendo l'attuale titolo professionale,
i secondi assumendo quello di "ragioniere commercialista", e con
indicazione analitica, per ciascun iscritto, di tutti gli elementi
caratterizzanti il profilo professionale (anzianità di iscrizione,
titolo di studio, titolo professionale, Ordine o Collegio di
provenienza).
E' prevista inoltre la protezione dei titoli professionali
attuali, nonchè del nuovo titolo di "esperto contabile", e l'uso
del titolo abbreviato di "commercialista" è stato riservato ai
soli iscritti nella sezione di albo destinata ai laureati
specialistici, allo scopo di mantenere una corrispondenza tra la
denominazione e l'ampiezza delle attività e competenze.
E' stabilito, ancora, che per il periodo transitorio di durata
novennale, a partire dallo scioglimento degli attuali organismi
rappresentativi, debbano essere garantite le maggioranze e le
presidenze dei nuovi organi ai dottori commercialisti, e le
vicepresidenze ai ragionieri, anche in ragione del rapporto
numerico tra gli attuali iscritti ai due Ordini.
Con riferimento alla unificazione delle Casse di previdenza ed
assistenza, la delega contenuta nell'articolo 4 prevede
l'osservanza delle regole fissate dall'articolo 2498 e seguenti
del codice civile in quanto applicabile e il rispetto dei principi
contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n, 509. E' stata
inoltre prevista l'applicazione da parte delle Casse unificande
del principio del pro rata di cui all'articolo 3, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di
equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna gestione.
E infine è stato previsto il contestuale adeguamento della
normativa già applicabile alle Casse rispetto al processo di
unificazione.
Con riguardo alla delega contenuta nell'articolo 5, attinente
l'attribuzione al costituendo Ordine di competenze sul Registro
dei revisori contabili, sono stati fissati limiti precisi a
salvaguardia dell'autonomia del Registro rispetto agli Albi tenuti
dall'Ordine, che si specificano nel mantenimento delle funzioni e
competenze facenti capo alla Commissione centrale istituita presso
il Ministero della giustizia, nonché della gestione da parte del
Ministero dell'esame per l'accesso al Registro, e della competenza
del predetto Ministero all'adozione dei provvedimenti di
iscrizione, sospensione, cancellazione dal Registro.
In sostanza, quindi, il legislatore delegato potrà trasferire in
capo al costituendo Ordine competenze di carattere prevalentemente
gestionale, quali ad esempio la tenuta e l'aggiornamento del
Registro, la verifica della sussistenza dei requisiti per il
mantenimento dell'iscrizione al Registro medesimo, anche ai fini
del controllo disciplinare, fermo restando che i provvedimenti
destinati ad avere efficacia esterna, continueranno ad essere
emanati dall'Amministrazione della giustizia.
All'articolo 6, infine, sono dettati i principi e criteri ai
quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel predisporre la
disciplina riguardante la durata dei Consigli nazionali e locali
dei due Ordini, in carica al momento della entrata in vigore della
presente legge.
A tal fine è prevista la proroga degli organi in carica fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in
vigore della delega, e la facoltà -per i consigli locali- di
procedere alle operazioni di rinnovamento, alla naturale scadenza,
con previsione in ogni caso di decadenza al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della
presente legge.
La diversità di trattamento tra Consigli nazionali, per i quali
non è prevista la possibilità di rinnovamento, e Consigli locali,
per i quali tale possibilità deve essere garantita, è funzionale
all'attuazione del processo di unificazione e alla gestione della
fase propedeutica, che necessariamente richiede una continuità di
organi al più alto livello di rappresentatività.
Diversamente, la cristallizzazione dei Consigli locali avrebbe
potuto rivelarsi problematica per la funzionalità della gestione
delle realtà locali, con ricadute anche sull'Amministrazione
vigilante.
L'articolo 7, infine, da atto che dall'unificazione degli
Ordini professionali e delle rispettive Casse di previdenza e
assistenza non derivano oneri a carico dello Stato.
E' stato previsto, negli articoli 2, 4 e 5, che gli schemi dei
decreti legislativi, che saranno predisposti dal Governo, dovranno
essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni Parlamentari competenti, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. In caso di mancata espressione
dei predetti pareri entro il termine indicato, i decreti
legislativi potranno essere comunque emanati.
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