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XIV Legislatura

Atto Senato  2516

Delega al Governo per l' istituzione dell' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Testi disponibili: Testo DDL 2516
 
1 Ottobre 2003: da assegnare
Iter:
C. 3744 approvato 30 Settembre 2003
S. 2516 da assegnare 1 Ottobre 2003
Iniziativa Governativa: Ministro della giustizia Roberto Castelli (Governo Berlusconi-II), Ministro dell' istruzione, università e ricerca Letizia Moratti (Governo Berlusconi-II), Ministro del lavoro e politiche sociali Roberto Maroni (Governo Berlusconi-II)
Di concerto con

Ministro dell' economia e finanze Giulio Tremonti
Natura: ordinaria
(contiene deleghe al governo)
Presentazione: Trasmesso in data 1 Ottobre 2003; annunciato nella seduta n.469 del 2 Ottobre 2003
Classificazione TESEO:

LEGGE DELEGA, DOTTORI COMMERCIALISTI, CONTABILI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI
Articoli

 

Consiglio dei Ministri n.94 del 14 febbraio 2003

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.

 

Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:

 

omissis altri provvedimenti

 

su proposta del Ministro della giustizia, Castelli, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni:

-                     un disegno di legge che istituisce l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delegando il Governo ad unificare l'Ordine dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti commerciali (nonché le rispettive Casse previdenziali). termina così una separazione ormai ingiustificata delle due professioni alla luce del contesto comunitario, della riforma universitaria, dell'identità di competenze professionali e si completa la riforma dell'accesso alle professioni per le quali è previsto l'esame di Stato;

 

 

omissis altri provvedimenti

  

La seduta ha avuto termine alle ore 12,45.

 RIPORTIAMO IL TESTO DEL COMUNICATO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI   MINISTRI SULLA UNIFICAZIONE DEGLI ALBI, CHE ATTENDEVAMO DA CINQUANT'ANNI

 GRAZIE SIGNOR PRESIDENTE BERLUSCONI, GRAZIE SIGNORI MINISTRI

 torna all'origine 

Istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per l'unificazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, ed istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"

 ART. 1

1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

ART. 2

1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, sentiti i Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.


ART. 3

1.Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:

a) le modalità per la costituzione del Consiglio Nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialisti, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del Presidente;

b) le classi di laurea e laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 10 giugno 2002, n.107, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n.173;

c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);

d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo Unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve tutte le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti in altri Albi.

e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra Università e Ordini locali;

f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di "ragioniere commercialista", con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di provenienza;

g) la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista", di "ragioniere commercialista" e di "esperto contabile", nonché del termine abbreviato di "commercialista", utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;

h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui al successivo articolo 6, comma 1, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure ed i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Art. 4

1. Il Governo é delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione sulla base di quelle fissate dall'articolo 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabile e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previa l'adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle casse interessate sulla base di bilanci dì unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
b) applicazione da parte delle casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze dì carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

  ART. 5

1. Con decreto legislativo da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi:

a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) mantenere le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;

c) mantenere l' attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al Registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ed al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;

d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro.

ART. 6

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli Nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 7

1. Dalla unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e delle rispettive casse di assistenza e previdenza non derivano oneri a carico dello Stato.
 

 

Istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

 Il Governo ritiene ormai necessaria la realizzazione dell'unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, oltre che delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, per consentire il completamento della riforma dell'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, in buona parte attuata con D.P.R. 328 del 2001, attraverso la riconduzione ad unità di due figure professionali che risultano sempre più speculari.

 Nel contesto di riferimento comunitario, nel quale vige il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali, e in seguito alla riforma universitaria che ha introdotto due livelli di laurea, triennale e quinquennale, c.d. specialistica, risulta sempre più ingiustificato il mantenimento della distinzione tra i due Ordini, attesa la perfetta identità dei percorsi formativi di durata sia triennale che quinquennale, cui corrisponde l' identità di competenze professionali, peraltro già oggi esistente.
In mancanza della unificazione dei due Ordini, ci troveremmo infatti di fronte a due professioni "parallele", a partire dal percorso formativo e fino alle competenze professionali, con l'unico elemento distintivo costituito dal titolo professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una anomalia che il Governo intende superare, con la condivisione del progetto da parte dei rappresentanti degli Ordini interessati.

 Per attuare l'unificazione, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della legge di delega, e alla conseguente emanazione di decreti legislativi, atteso per un verso il rango della normativa che attualmente disciplina le due professioni, contenuta nei D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e 27 ottobre 1953, n. 1068, e per altro verso la necessità di emanare una normativa a adeguatamente dettagliata e tecnicamente complessa, che richiede tempi adeguati per la predisposizione delle norme e della disciplina di coordinamento.

I riferimenti normativi sui quali poggiano le ragioni ed esigenze sopra enunciate sono di seguito illustrati. 

Le professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale sono attualmente disciplinate, rispettivamente, con D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e con D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 ottobre 1996, n. 654, è stato disciplinato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. Al predetto esame si accede, ai sensi dell'art.31, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, con il possesso della laurea in economia e commercio, in scienze economiche-marittime o, in base a giurisprudenza consolidata, in scienze politiche, nonché in seguito allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di tre anni, introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 206 del 1992, e attualmente disciplinato dal DM 10 marzo 1995, n. 327.
Con DM 8 ottobre 1996, n. 622 è stato disciplinato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale. A tale esame si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di ragioniere unitamente ad un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di 3 anni, oppure laurea in economia e commercio o in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 1068/1953, come modificato dall'art. 1, I. 12 febbraio 1992, n. 183. Ulteriore requisito è lo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di 3 anni da effettuare dopo il conseguimento del diploma universitario. La durata della pratica professionale è ridotta a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (art. 31, comma 3, D.P.R. 1068/1953).

L'insieme delle modifiche apportate recentemente agli ordinamenti delle due professioni, in particolare per quanto concerne le prove di esame e le materie che ne sono oggetto, attualmente consente ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali l'accesso al Registro dei Revisori Contabili, per il quale la Direttiva 84/253/CEE, relativa al controllo legale dei conti (cui è stata data attuazione in Italia con il D.lgs. n.88 del 1992), prevede, oltre agli altri requisiti, il periodo triennale di praticantato. Anche l'organizzazione dei due ordini professionali è sostanzialmente coincidente: il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, per l'Ordine dei dottori commercialisti, ed il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, per l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali, prevedono Consigli dell'Ordine, istituiti in ogni circondario nel cui ambito esercitino la professione almeno quindici dottori commercialisti, e il Consiglio Nazionale, con relativi procedimenti elettivi.
Gli ordinamenti di entrambe le professioni dispongono che l'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello stato e degli enti pubblici, a meno che l'ordinamento dell'amministrazione lo consenta (art. 3 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e art-3 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068).
Le attuali competenze maggiormente caratterizzanti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono comuni e si ricavano da leggi settoriali relative a specifiche attività che comprendono le attività che essi possono svolgere in quanto contestualmente iscritti nel registro dei revisori contabili (al quale peraltro, come è noto, possono essere iscritti anche altri soggetti):
- revisione contabile e controllo legale dei conti (riservata solo per certificazione obbligatoria) D.lgs. 88/1992 e D.lgs. 58/1998;
- revisione esterna: controlli delle acquisizioni, fusioni e scissioni e dei conferimenti D.lgs. 58/1998;
- membri di collegio sindacale: eletti tra gli iscritti al registro dei revisori (D.lgs 58/1998     ed art. 2397 c.c.);
- revisione dei conti di enti pubblici (art. 57, L. 142/1990);
- procedure concorsuali ( art. 27, L.216/1942);
- rappresentanza giudiziaria nei giudizi tributari (art. 12, L.546/1992);
-  perizie giudiziarie e consulenze tecniche (art. 61 c.p.c. e art. 15 disp.att.c.p.c.);
-  certificazione e visti di conformità (D.Lgs. 241/1997, modificato dall'art. 3, comma 3, d.P.r. 322/1998).

Con riferimento alle nuove classi di lauree e lauree specialistiche, il D.M. 4 agosto 2000, prevede la classe 17 - classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale- e la classe 28 -classe delle lauree in scienze economiche- i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso formativo idoneo a consentire l'accesso all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista.
Il D.M. 28 novembre 2000 prevede la classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, e la classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali.
Da ultimo, con l'articolo 3 del decreto-legge 10.6.2002, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è stato previsto che i possessori dei diplomi di laurea specialistica nella classe 64/S, ovvero nella classe 84/S, e i possessori di laurea triennale nella classe 17 e nella classe 28, nonché i titolari di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, possano iscriversi alternativamente nel registro dei praticanti dell'uno o dell'altro Albo professionale. Di qui l'ulteriore conferma della natura unitaria delle professioni in oggetto.

 Il presente disegno di legge delega muove dunque dalla premessa che l'attuale distinzione delle due professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale non appare più giustificata, e prevede che l'attuale Ordine dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti commerciali siano unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il disegno di legge delega consta di sette articoli.
All'articolo 1 è prevista la unificazione ed è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione di una nuova denominazione idonea alla identificazione del nuovo soggetto.
All'articolo 2 è previsto che l'unificazione dei due Ordini sarà realizzata con decreto legislativo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega,su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, essendo necessario approntare la disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato, dell'istituzione di sezioni riservate all'interno del costituendo albo, nonché l'ambito consentito di attività professionali agli iscritti alle varie sezioni, le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine , le norme transitorie per gli attuali iscritti nei due distinti albi professionali.
All'articolo 4 è prevista, con riferimento alla unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, l'emanazione, entro tempi necessariamente più lunghi, di un altro decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.
All'articolo 5 è, infine, prevista l'emanazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, di un ulteriore decreto legislativo, su proposta del Ministro della giustizia, finalizzato alla attribuzione al costituendo Ordine professionale di talune delle competenze attualmente esercitate da questa Amministrazione sul Registro dei revisori contabili.

Per ciascuno degli ambiti individuati agli articoli 2, 4 e 5, sono stati indicati i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato.
Con riferimento alla unificazione degli Ordini, l'articolo 3 indica i principi di proporzionalità e rappresentatività ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nella definizione delle modalità per la costituzione degli organi rappresentativi, a livello nazionale e locale, con riserva alla componente riservata ai laureati specialistici di un numero di rappresentanti non inferiori alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del Presidente; prevede, inoltre, la istituzione di due sezioni distinte dell'Albo, ai fini della iscrizione dei possessori dei titoli specialistico e triennale; stabilisce, ancora, che il legislatore delegato dovrà individuare l'ambito delle attività oggetto della professione, con attribuzione specifica agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione.

A tale proposito, la delega contiene un'apertura al legislatore delegato, che è facoltizzato a procedere alla attribuzione di nuove competenze ai soli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici, con il preciso limite che dette competenze presentino profili di interesse pubblico generale - tali da poter assurgere al rango di competenze "riservate"-, nel rispetto del principio di libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attribuite ad iscritti in altri Albi professionali.

Ulteriori criteri per il legislatore delegato sono dettati con riferimento all'esame di Stato, ai fini della iscrizione alle diverse sezioni dell'Albo, sia attraverso la previsione della possibilità di inserire il tirocinio nel corso degli studi specialistici, con conseguente modifica delle modalità di accesso all'esame di Stato, che attraverso la previsione della frequenza di corsi organizzati sulla base di convenzioni tra Università e Ordini locali, con possibile esenzione da una delle prove scritte dell'esame stesso.

Sono infine dettati i criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi per la disciplina della fase transitoria, che è stata delineata come complessa fattispecie a formazione progressiva.
A tal fine è stabilito che gli attuali iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali confluiranno, nell'Albo unico, nella sezione riservata ai laureati specialistici, i primi mantenendo l'attuale titolo professionale, i secondi assumendo quello di "ragioniere commercialista", e con indicazione analitica, per ciascun iscritto, di tutti gli elementi caratterizzanti il profilo professionale (anzianità di iscrizione, titolo di studio, titolo professionale, Ordine o Collegio di provenienza).
E' prevista inoltre la protezione dei titoli professionali attuali, nonchè del nuovo titolo di "esperto contabile", e l'uso del titolo abbreviato di "commercialista" è stato riservato ai soli iscritti nella sezione di albo destinata ai laureati specialistici, allo scopo di mantenere una corrispondenza tra la denominazione e l'ampiezza delle attività e competenze.

E' stabilito, ancora, che per il periodo transitorio di durata novennale, a partire dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi, debbano essere garantite le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi ai dottori commercialisti, e le vicepresidenze ai ragionieri, anche in ragione del rapporto numerico tra gli attuali iscritti ai due Ordini.

Con riferimento alla unificazione delle Casse di previdenza ed assistenza, la delega contenuta nell'articolo 4 prevede l'osservanza delle regole fissate dall'articolo 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabile e il rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n, 509. E' stata inoltre prevista l'applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna gestione.
E infine è stato previsto il contestuale adeguamento della normativa già applicabile alle Casse rispetto al processo di unificazione.

Con riguardo alla delega contenuta nell'articolo 5, attinente l'attribuzione al costituendo Ordine di competenze sul Registro dei revisori contabili, sono stati fissati limiti precisi a salvaguardia dell'autonomia del Registro rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine, che si specificano nel mantenimento delle funzioni e competenze facenti capo alla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia, nonché della gestione da parte del Ministero dell'esame per l'accesso al Registro, e della competenza del predetto Ministero all'adozione dei provvedimenti di iscrizione, sospensione, cancellazione dal Registro.
In sostanza, quindi, il legislatore delegato potrà trasferire in capo al costituendo Ordine competenze di carattere prevalentemente gestionale, quali ad esempio la tenuta e l'aggiornamento del Registro, la verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al Registro medesimo, anche ai fini del controllo disciplinare, fermo restando che i provvedimenti destinati ad avere efficacia esterna, continueranno ad essere emanati dall'Amministrazione della giustizia.

All'articolo 6, infine, sono dettati i principi e criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel predisporre la disciplina riguardante la durata dei Consigli nazionali e locali dei due Ordini, in carica al momento della entrata in vigore della presente legge.
A tal fine è prevista la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della delega, e la facoltà -per i consigli locali- di procedere alle operazioni di rinnovamento, alla naturale scadenza, con previsione in ogni caso di decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

La diversità di trattamento tra Consigli nazionali, per i quali non è prevista la possibilità di rinnovamento, e Consigli locali, per i quali tale possibilità deve essere garantita, è funzionale all'attuazione del processo di unificazione e alla gestione della fase propedeutica, che necessariamente richiede una continuità di organi al più alto livello di rappresentatività.
Diversamente, la cristallizzazione dei Consigli locali avrebbe potuto rivelarsi problematica per la funzionalità della gestione delle realtà locali, con ricadute anche sull'Amministrazione vigilante.

L'articolo 7, infine, da atto che dall'unificazione degli Ordini professionali e delle rispettive Casse di previdenza e assistenza non derivano oneri a carico dello Stato.

E' stato previsto, negli articoli 2, 4 e 5, che gli schemi dei decreti legislativi, che saranno predisposti dal Governo, dovranno essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In caso di mancata espressione dei predetti pareri entro il termine indicato, i decreti legislativi potranno essere comunque emanati.