CO.CO.CO. 

Certificazione Compensi erogati in Dipendenza di un rapporto di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa (art.34 L.342/2000)

fonte editoriale www.dataprint.it

 PREMESSA

 La legge n. 342 in data 21 novembre 2000 recante "Misure in materia fiscale" (cosiddetto "collegato fiscale" alla legge finanziaria 2000) all’art. 34 innova profondamente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il regime fiscale applicabile ai rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, modificando anche, sensibilmente, il concetto stesso di tali rapporti. Le nuove norme sono state oggetto di circolare esplicativa n. 207/E in data 16 novembre 2000 del Ministero delle Finanze.

Qui di seguito si riassumono le innovazioni introdotte con la citata legge 342/2000.  

 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

 1. Collaboratori coordinati e continuativi previsti dalla legge.

Sono tali gli amministratori, sindaci o revisori di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, i collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché i partecipanti a collegi e commissioni.
Tali figure di collaborazione coordinata e continuativa vengono definite "tipiche", e fra di esse rientrano i dirigenti associativi, nonché i componenti di collegi e commissioni.

2. Altri rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa.

Sono tali i rapporti di collaborazione, diversi da quelli riportati al n. 1, "aventi per oggetto la prestazione di attività svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Dalla nuova definizione si ricavano due conseguenze:

·              non e’ più prevista, tra i presupposti della collaborazione coordinata e continuativa, la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione, per cui possono instaurarsi rapporti anche per prestazioni di tipo operativo e manuale. Ne consegue un notevole allargamento del concetto, anche per prestazioni d’ufficio semplici e per attività manuali elementari; si tenga presente, però, che non deve esservi vincolo di subordinazione (la prestazione deve cioè essere svolta in modo autonomo senza dipendenza da direttive precise e specifiche);

·         carattere essenziale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa diviene la retribuzione periodica prestabilita. Ciò toglie molte incertezze del previgente regime sul significato da attribuire alla natura continua od occasionale del rapporto.

Collaboratori coordinati e continuativi sono, perciò, soltanto quelli retribuiti in misura predeterminata (cioè globale) in relazione a determinato periodo temporale (mese, bimestre, trimestre, anno, etc.).

3. Non istituzionalità delle prestazioni.

Nel definire il nuovo concetto di collaborazione coordinata e continuativa, il legislatore precisa che non rientrano fra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli con compiti istituzionali del lavoro dipendente o dell’arte o professione esercitata dal collaboratore.

Ne consegue che non sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:

·        quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (cioè i rapporti di lavoro subordinato ex art. 46 comma 1 del T.U.I.R.);

·         quelli per i quali l’attività rientri nella professione esercitata dal collaboratore.

In sostanza, per fare un esempio, l’iscritto all’albo dei Ragionieri, dei Dottori Commercialisti, dei Revisori dei conti, ove chiamato alla carica di sindaco, sarà considerato nell’esercizio della propria professione, con le conseguenze che più avanti vedremo.

 REGIME FISCALE

 A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative non sono più considerati redditi di lavoro autonomo bensì redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il citato art. 34 della legge 342/2000 ha infatti inserito i redditi in parola nell’art. 47 lettera c bis) del T.U.I.R., abrogando contestualmente tutte le norme che prevedevano i redditi dei collaboratori fra i redditi di lavoro autonomo.

Le conseguenze sono di notevole rilievo e comportano le modifiche al trattamento fiscale che di seguito esamineremo.

1. IRPEF  Dovendosi applicare le norme relative al lavoro dipendente, si hanno le seguenti novita’ in tema di compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi:

·        Eliminazione dell’abbattimento forfetario del reddito.

Vengono assoggettate a tassazione tutte le somme ed i valori percepiti, a qualunque titolo, dai collaboratori, stante l’abrogazione della norma del T.U.I.R. (comma 8 dell’art. 50) che prevedeva la deduzione forfetaria delle spese.

·         Ritenute d’acconto.
La ritenuta d’acconto non va più effettuata nella misura fissa del 20%, ma va calcolata sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito corrispondenti al reddito complessivo dei singoli collaboratori. Il committente dovrà, pertanto, chiedere al collaboratore la sua posizione reddituale, al fine di un corretto calcolo delle ritenute.

Inoltre il committente dovrà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo (o alla data di cessazione del rapporto), effettuare il conguaglio fra ritenute effettuate ed imposta dovuta, operando le detrazioni spettanti, rilasciando quindi una certificazione (il cui modello CUD è stato così approvato) con indicazione dei compensi, delle ritenute e delle detrazioni operate.
Naturalmente, se il collaboratore e’ anche dipendente o collaboratore di altri committenti, le detrazioni non andranno operate ed il conguaglio verrà effettuato dal datore di lavoro o da uno soltanto di essi.
Le detrazioni non vanno operate neppure nel caso in cui il collaboratore sia pensionato.
In ogni caso il collaboratore e’ tenuto a segnalare la sua situazione fiscale; pertanto sarà opportuno chiedere dichiarazione in tal senso.

 Non imponibilità di determinati compensi.

L’assimilazione dei redditi da collaborazione coordinata continuativa a quelli da lavoro dipendente comporta la non imponibilità delle somme e valori di cui all’art. 48 del T.U.I.R.
In particolare non concorrono a formare reddito imponibile:

a) le erogazioni liberali concesse (fino ad un massimo di £. 500.000), in occasione di festività o ricorrenze alla generalità od a categorie di collaboratori (art. 48 comma 2° lett. b del T.U.I.R.);

b) le indennità per trasferta e missioni fuori dal territorio comunale fino a £. 90.000 al giorno (£. 150.000 per trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto. In caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio il limite e’ ridotto a £. 30.000; in caso di rimborso di solo vitto o solo alloggio il limite e’ di £. 60.000.

Non costituiscono redditi neppure i rimborsi di spese documentate di vitto, alloggio o trasporto, nel caso di missioni fuori del territorio comunale.
Le indennità ed i rimborsi spese per trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono, invece, a formare reddito.

2. I.V.A.  Da quanto fin qui esposto risulta che l’I.V.A. va applicata esclusivamente sui compensi corrisposti a collaboratori, le cui prestazioni coincidono con funzioni tipiche della professione esercitata, secondo quanto detto in precedenza di cui al punto 3. 

REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Restano ferme le disposizioni tuttora vigenti in tema di iscrizione dei collaboratori al fondo speciale INPS (10/13%). In proposito si rammenta che dal 1° luglio 2001 cessa il quinquennio durante il quale gli ultra-sessantacinquenni iscritti a forme pensionistiche obbligatorie possono iscriversi alla gestione speciale.
La scadenza e’ del 2 aprile 2001 per gli ultra-sessantacinquenni non iscritti a forme pensionistiche (D.M. 02.05.1996 n. 292).Restano anche ferme le disposizioni circa l’iscrizione all’INAIL dei collaboratori coordinati e continuativi (vedasi da ultimo circolare n. 133 in data 11 aprile 2000).
Va tuttavia tenuto presente che i professionisti, in base alle nuove norme, non sono più collaboratori coordinati e continuativi se le prestazioni sono "istituzionali" (vedasi precedente n. 3), e pertanto non sono più soggetti all’iscrizione all’INAIL da parte del committente.
Da ultimo si vuole richiamare l’attenzione sul fatto che stante la diversa configurazione giuridica data, sul piano fiscale, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, va riconsiderato il problema delle trasferte e missioni dei Dirigenti associativi. Infatti il Ministero delle Finanze, nella citata circolare n. 207/E 2000 precisa che le indennità di trasferta sono quelle fuori della sede naturale in cui il collaboratore opera, e non fuori dal Comune di residenza.
 

  ESEMPIO DI CALCOLO:  di una ricevuta-quietanza rilasciata

da un collaboratore coordinato  continuativo di lit. 1.000.000        prospetto:

 Causale

 

Importi   

compenso lordo pattuito 

Lit.

 1.000.000

ritenuta prev. Inps(1/3 del 13% su L.1.000.000)

Lit.

 43.333

ritenuta Inail 1/3 del 4per mille (minimale)

Lit.

2.413

imponibile Irpef

Lit.

 954.254

ritenute fiscali(es. aliquota 18% su Lit. 954.254)

Lit.

171.766

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Misure in materia fiscale legge 342 del 21.-11.2000

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000

Art. 34.

(Disposizioni in materia di redditi  di Collaborazione Coordinata e Continuativa)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 20, concernente applicazione dell’imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47";

b) all’articolo 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente";

c) all’articolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;

d) all’articolo 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a) è abrogata;

e) all’articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo è soppresso;

f) all’articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: "dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 2 dell’articolo 49".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento";

b) all’articolo 24, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento";

c) all’articolo 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata".

3. Tutti i riferimenti all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. (...)

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