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CO.CO.CO. |
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Certificazione
Compensi erogati in Dipendenza di un rapporto di |
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fonte editoriale www.dataprint.it
La legge n. 342 in data 21 novembre 2000 recante "Misure in materia fiscale" (cosiddetto "collegato fiscale" alla legge finanziaria 2000) allart. 34 innova profondamente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il regime fiscale applicabile ai rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, modificando anche, sensibilmente, il concetto stesso di tali rapporti. Le nuove norme sono state oggetto di circolare esplicativa n. 207/E in data 16 novembre 2000 del Ministero delle Finanze. Qui di seguito si riassumono le innovazioni introdotte con la citata legge 342/2000.
1. Collaboratori coordinati e continuativi previsti dalla legge. Sono
tali gli amministratori, sindaci o revisori di
società, di associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, i collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e
simili, nonché i partecipanti a collegi e commissioni. 2. Altri rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Sono tali i rapporti di collaborazione, diversi da quelli riportati al n. 1, "aventi per oggetto la prestazione di attività svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita". Dalla nuova definizione si ricavano due conseguenze: · non e più prevista, tra i presupposti della collaborazione coordinata e continuativa, la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione, per cui possono instaurarsi rapporti anche per prestazioni di tipo operativo e manuale. Ne consegue un notevole allargamento del concetto, anche per prestazioni dufficio semplici e per attività manuali elementari; si tenga presente, però, che non deve esservi vincolo di subordinazione (la prestazione deve cioè essere svolta in modo autonomo senza dipendenza da direttive precise e specifiche); · carattere essenziale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa diviene la retribuzione periodica prestabilita. Ciò toglie molte incertezze del previgente regime sul significato da attribuire alla natura continua od occasionale del rapporto. Collaboratori coordinati e continuativi sono, perciò, soltanto quelli retribuiti in misura predeterminata (cioè globale) in relazione a determinato periodo temporale (mese, bimestre, trimestre, anno, etc.). 3. Non istituzionalità delle prestazioni. Nel definire il nuovo concetto di collaborazione coordinata e continuativa, il legislatore precisa che non rientrano fra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli con compiti istituzionali del lavoro dipendente o dellarte o professione esercitata dal collaboratore. Ne consegue che non sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: · quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (cioè i rapporti di lavoro subordinato ex art. 46 comma 1 del T.U.I.R.); · quelli per i quali lattività rientri nella professione esercitata dal collaboratore. In sostanza, per fare un esempio, liscritto allalbo dei Ragionieri, dei Dottori Commercialisti, dei Revisori dei conti, ove chiamato alla carica di sindaco, sarà considerato nellesercizio della propria professione, con le conseguenze che più avanti vedremo.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative non sono più considerati redditi di lavoro autonomo bensì redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il citato art. 34 della legge 342/2000 ha infatti inserito i redditi in parola nellart. 47 lettera c bis) del T.U.I.R., abrogando contestualmente tutte le norme che prevedevano i redditi dei collaboratori fra i redditi di lavoro autonomo. Le conseguenze sono di notevole rilievo e comportano le modifiche al trattamento fiscale che di seguito esamineremo. 1. IRPEF Dovendosi applicare le norme relative al lavoro dipendente, si hanno le seguenti novita in tema di compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi: · Eliminazione dellabbattimento forfetario del reddito. Vengono assoggettate a tassazione tutte le somme ed i valori percepiti, a qualunque titolo, dai collaboratori, stante labrogazione della norma del T.U.I.R. (comma 8 dellart. 50) che prevedeva la deduzione forfetaria delle spese. ·
Ritenute
dacconto. Inoltre
il committente dovrà, entro il 28 febbraio dellanno successivo (o
alla data di cessazione del rapporto), effettuare il conguaglio fra
ritenute effettuate ed imposta dovuta, operando le detrazioni spettanti,
rilasciando quindi una certificazione (il cui modello CUD è stato così
approvato) con indicazione dei compensi, delle ritenute e delle
detrazioni operate. Non imponibilità di determinati compensi. Lassimilazione
dei redditi da collaborazione coordinata continuativa a quelli da lavoro
dipendente comporta la non imponibilità delle somme e valori di cui
allart. 48 del T.U.I.R. b) le indennità per trasferta e missioni fuori dal territorio comunale fino a £. 90.000 al giorno (£. 150.000 per trasferte allestero), al netto delle spese di viaggio e trasporto. In caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio il limite e ridotto a £. 30.000; in caso di rimborso di solo vitto o solo alloggio il limite e di £. 60.000. Non
costituiscono redditi neppure i rimborsi di spese documentate di vitto,
alloggio o trasporto, nel caso di missioni fuori del territorio
comunale. 2. I.V.A. Da quanto fin qui esposto risulta che lI.V.A. va applicata esclusivamente sui compensi corrisposti a collaboratori, le cui prestazioni coincidono con funzioni tipiche della professione esercitata, secondo quanto detto in precedenza di cui al punto 3.
Restano
ferme le disposizioni tuttora vigenti in tema di iscrizione dei
collaboratori al fondo speciale INPS (10/13%). In proposito si rammenta
che dal 1° luglio 2001 cessa il quinquennio durante il quale gli
ultra-sessantacinquenni iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
possono iscriversi alla gestione speciale.
da un collaboratore coordinato continuativo di lit. 1.000.000 prospetto:
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Misure in materia fiscale legge 342 del 21.-11.2000
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000
Art. 34.
(Disposizioni in materia di redditi di Collaborazione Coordinata e Continuativa)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 20, concernente applicazione dellimposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dellarticolo 47";
b) allarticolo 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo dimposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nellattività di lavoro dipendente di cui allarticolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nelloggetto dellarte o professione di cui allarticolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente";
c) allarticolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;
d) allarticolo 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a) è abrogata;
e) allarticolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo è soppresso;
f) allarticolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: "dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 2 dellarticolo 49".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui allarticolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento";
b) allarticolo 24, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui allarticolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo dimposta nella misura del 30 per cento";
c) allarticolo 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del comma 2 dellarticolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g) dellarticolo 12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dellarticolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata".
3. Tutti i riferimenti allarticolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati allarticolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 2001. (...)