dichiarazione di intenti

il testo che segue è stato redatto per la formalizzazione del rapporto cliente-professionista, secondo le esperienze di quanti professionisti hanno partecipato alla sua stesura, per cui esso sarà oggetto di modifiche e di emendamenti, ogni qual volta se ne dovesse ravvisare la necessità, che deriva anche dalle segnalazioni degli interessati, che sono invitati a collaborare al fine ultimo di rendere un documento quanto più perfetto sia possibile.

L'utilizzo del testo - come redatto - riguarda esclusivamente la sensibilità del suo utilizzatore, in quanto esso è frutto della libera interpretazione dei redattori .

-------------------------------------------MANDATO PROFESSIONALE------------------------

Il sig. _______________________________ nella qualità di _________________ dell’impresa _______________ denominata _____________________ domiciliato presso la sua sede, come risulta dal n° ________ del registro delle imprese di _____________ attualmente alla Via ____________________ di __________________ CF______________________________ Partita I.V.A. n° ___________________ successivamente definito "cliente" 

conferma con la presente convenzione di aver dato mandato professionale

Al Rag. ________________________________________________________________ con studio alla Via ________________________________ di _____________________ ( luogo ove si intende rendere la prestazione professionale ) iscritto al Collegio dei Ragionieri di _______________ al n° ______________ dal ____________________ successivamente definito "professionista"

di provvedere

all’elaborazione dei dati contabili dell’azienda, come innanzi rappresentata, ed in particolare contabilità generale, (civile e fiscale ) paghe e contributi, che sarà eseguita con elaboratori elettronici, di apposito centro di calcolo, nonché la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali, e quanto altro legalmente in vigore alla firma del presente.

L'accettazione da parte del professionista è subordinata però alle seguenti condizioni:

Sarà cura del Cliente far pervenire, presso lo studio del professionista, in tempo utile la documentazione e gli elementi necessari per l'esecuzione del compito assegnato.
La consegna della documentazione, fatture ed ogni altro documento occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del professionista. Eventuali servizi sostitutivi non costituiranno deroghe.
La incuria e la inerzia da parte del cliente per la consegna della documentazione cui consegue la mancata o puntuale esecuzione del nostro compito, non lo esonera dal pagamento, perché in ogni caso vi è stato l’impegno di sinergie professionali, di uomini, di macchine e d’impianti.
Il professionista non è il depositario delle scritture contabili, com’è fiscalmente inteso, ma trattiene la documentazione che gli è stata recapitata, per il tempo necessario per i connessi e conseguenti adempimenti, in tale senso rilascerà la dichiarazione prevista dalla normativa fiscale (II.DD ed IVA), che il cliente ha il diritto/dovere di esibire agli organi di accertamento e /o verificatori di stato in genere. A tergo della dichiarazione sarà riportata copia della presente.-
Il Professionista dichiara ed il cliente prende atto che esistono termini, scadenze e rispetto di formalità per :
  1. Emettere le fatture, lettere ed i documenti fiscali in genere; riportarli in contabilità ed eseguire le registrazioni;

  2. Effettuare periodicamente i pagamenti ed i versamenti, dei contributi assicurativi., delle imposte e delle tasse, con gli appositi modelli .

  3. presentare e far pervenire ( anche per via telematica ) agli uffici le dichiarazioni periodiche "I.V.A., redditi, INPS, INAIL ecc.".

  4. Rispondere ai "questionari" alle richieste, ed alle informative in genere degli uffici dell’Amministrazione dello Stato.

  5. Stipulare gli atti, contratti, intrattenere rapporti commerciali, in forma scritta e non, provvedere alla legale pubblicazione

  6. Intrattenere i rapporti con personale dipendente, con i collaboratori di qualsiasi tipo (dagli atti preliminari, fino a quelli conseguenti alla interruzione del rapporto.)

Ciò premesso il cliente dichiara di confermare di essere stato informato che i termini (assicurativi e fiscali ) per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale sono obbligatori per legge. Pertanto riconosce che è suo diritto-dovere assumere le necessarie informazioni, anche attraverso il professionista, al fine di tenersi costantemente aggiornato sulla legale evoluzione della materia. Curerà la manutenzione culturale delle evenienze normative, che com’è noto, sono in costante, imprevedibile avvicendamento e modificazione, anche sostanziale.

Ciò è sufficientemente noto al cliente ed è pregiudiziale all’intero rapporto professionale. 

Oggetto della elaborazione dei dati, sarà computata, sempre sulla base di ordini e disposizioni del cliente, per le quali egli si assume ogni conseguente responsabilità al riguardo.

In particolare, poi, per quanto attiene l'inserimento nella contabilità di elementi soggettivi e di valutazione, quali gli ammortamenti, i crediti, la valutazione delle scorte di magazzino, ecc., ciò deriverà sempre da sue esclusive direttive o comunicazioni.
Il Professionista non prenderà mai iniziative a tal riguardo, perché esse attengono univocamente alla responsabilità dell'imprenditore, per il semplice fatto che sono derivate dalla realtà della sua azienda.
Il Professionista non assume alcuna responsabilità per il contenuto di quanto gli consegnerà il cliente (carte, documenti ecc. ecc., ), in merito alla loro genuinità, effettività ed inerenza. Assicura però, la necessaria diligenza, per il controllo oggettivo delle stesse, segnalando al cliente tutte le anomalie che, a suo giudizio professionale, eventualmente dovesse ravvisare nei predetti atti e/o dall’esame dei risultati.
L’attività professionale di consulenza in genere, ed i pareri che eventualmente dovessero derivare o accompagnare il rapporto professionale ed i risultati della elaborazione, sono il frutto di una personale e libera interpretazione delle disposizioni in vigore, in quel momento. La conseguente informativa, di tale pensiero e di tale meditato convincimento, sarà resa dal professionista, ed assunta dalla controparte/cliente, senza alcuna pretesa di infallibilità. Ciò non potrà mai generare correlativa o connessa responsabilità ove si dovesse pervenire a diversa soluzione, interpretazione o evoluzione.
Per norma deontologica il professionista non garantirà mai i risultati, ne potrà mai impegnarsi sul futuro degli stessi, in quanto la prestazione è limitata alla diligenza dell’opera
Il cliente riconosce che è condizione essenziale sapere che, pur assicurando ogni diligenza possibile per il trattamento delle informazioni, anche contabili, e per la conservazione dei documenti, il professionista non assume alcuna particolare responsabilità al riguardo.

Consegue che mai e nulla egli potrà pretendere dal professionista, oltre quanto gli dovesse riconoscere la compagnia di assicurazione, per errori, smarrimenti e/o quant’altro eventualmente addebitabile, per fatto colposo dello studio, in generale, e/o anche doloso addebitabile ai suoi dipendenti e collaboratori.Per tale motivo, il cliente stipulerà apposita polizza, per tali tipi di eventi.

In alternativa, il cliente con avviso scritto, potrà, se accettati dalla compagnia di assicurazione dello studio, avvalersi in proprio, pagando anticipatamente la spesa, della estensione di rischio di quella polizza, se di suo gradimento, dopo averla visionata. La spesa o quanto dovesse richiedere l’assicuratore, dovrà essere pagato anticipatamente anche per le annualità successive.

La mancata stipula di una adeguata polizza d’assicurazione, rientra nei rischi dell’imprenditore i cui effetti non potranno mai essere traslati al professionista, perché conseguenza di una propria inerzia, e palese rinuncia a qualsiasi forma di garanzia.

Il compenso/corrispettivo della prestazione professionale, sarà indicato a parte nella "Lettera/economica", con la scadenza della sua annualità. Essa terrà conto della determinazione delle prestazioni prevedibili, quali stampe dei risultati, delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti assicurativi buste e prospetti paga ecc., non potrà tenere conto del contenzioso in genere, dei reclami, dei questionari e delle altre informative, né dell’assistenza nel corso d’accertamenti, verifiche e simili., di pratiche di finanziamento, d’affidamenti bancari e finanziari in genere. Men che si dica d’adempimenti non prevedibili e derivati dall’evoluzione normativa.-

Tre mesi prima della scadenza le parti possono convenire termini e nuove modalità per l’annualità successiva.-Il mancato accordo determina la scadenza della prestazione professionale.Nel silenzio delle parti la lettera/economica si rinnova automaticamente alle stesse condizioni per altra annualità.

Il cliente farà pervenire con la regolarità prevista dalla lettera/economica il compenso/corrispettivo, unitamente all’importo delle spese necessarie secondo l’evoluzione del rapporto professionale, e che di volta in volta gli sarà comunicato.
  1. Gli emolumenti, i compensi, ed accessori, s’intendono sempre al netto della tassazione, che sarà maggiorata nella percentuale in vigore a quel momento del pagamento.

  2. Il documento contabile relativo, fiscalmente in regola, sarà emesso dopo l’avvenuta riscossione.

  3. Ogni altra prestazione che dovesse essere richiesta oltre quanto indicato innanzi o meglio specificato nella lettera/economica, sarà resa, preceduta da un separato acconto, sulla base e secondo la tariffa professionale in vigore a quel momento.-

  1. Il mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti e del rimborso spese, esonera il professionista dall'impegno assunto. Nel senso che, il cliente è a conoscenza, e si assume ogni responsabilità derivante al riguardo. Riconosce altresì, l’esonero dall’impegno assunto., si concretizza col diritto di priorità alla prestazione prima per i clienti regolari nei pagamenti, successivamente gli altri.
  2. Il reiterato mancato pagamento, che avverrà al maturarsi della fine del secondo mese successivo alla richiesta, è motivo di giusta causa per la sospensione della prestazione, senza alcuna responsabilità per il professionista. Tal evento sarà oggetto di specifica comunicazione, al domicilio eletto dal cliente.-
La presente convenzione/mandato professionale, ha per oggetto di regola prestazioni di carattere continuativo, s’intende conferito per la durata di non meno di un anno e tacitamente rinnovato per un uguale periodo, e così di seguito di anno in anno.

La durata è quindi a tempo indeterminato, in via di principio s’interrompe consensualmente o se preceduta da idoneo preavviso di almeno sei mesi, che una parte notificherà all’altra, al domicilio eletto, con posta raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà effetto risolutivo dal primo del mese successivo a quello in cui tale avviso è consegnato dal servizio postale.

Resta inteso che l’improvvisa risoluzione del rapporto da parte del cliente comporta un risarcimento quantificabile in almeno il doppio del preavviso, salvo l’accertamento di maggior danno.

Per contro il professionista, ove dovesse ravvisare la perdita del rapporto fiduciario, o un comportamento del cliente che potrebbe compromettere il suo buon nome, può interrompere la prestazione anche con immediatezza, dandone però immediato avviso scritto anche con telegramma.

Segreto professionale   Il professionista deve rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza nel corso del mandato. L’astensione dal testimoniare è regolata dalla legge e dall’art.200 del CPP

Privacy  I dati che saranno forniti dal cliente, per le ragioni derivanti dalla presente lettera di incarico saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche. Potranno, quindi, essere inseriti in archivi anche informatici, non potranno essere resi disponibili a terzi se non previa autorizzazione espressa ed il soggetto cui gli stessi si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art.13 della richiamata L. 675/96. Titolare del trattamento è il titolare dello studio oggetto del presente

Condizioni generali Il Professionista:

Rispetterà e farà rispettare le norme del codice deontologico, e le norme di autoregolamentazione emanate dagli organi centrali di categoria, ed in particolare dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri liberi professionisti.-
Potrà avvalersi di collaboratori o di personale dipendente, ma conserva la responsabilità di tutti i lavori e degli adempimenti effettuati dai propri collaboratori o dipendenti. 
Egli potrà inoltre - con il consenso del cliente - avvalersi di altri professionisti specialisti che lo assistano nello svolgimento dell'incarico, definendo esattamente i compiti, le responsabilità e le retribuzioni di ciascuno di loro.

Non è tenuto ad effettuare operazioni di verifica volte al rinvenimento di frodi, falsi o altre irregolarità, salvo che ciò non costituisca espressamente oggetto dell'incarico.
Presumerà sempre che la documentazione e le informazioni che fornirà il cliente sono complete e veritiere.
Le condizioni del presente atto saranno riportate di volta in volta a tergo della dichiarazione di deposito delle carte e dei libri in corso di registrazione, saranno sempre costantemente pubblicizzate, e periodicamente inserite nelle lettere, e/o comunicazioni, nonché visibilmente affisse nei locali dello studio, perciò, non si potrà mai assumere a giustificazioni di alcunché, la loro mancata conoscenza.

Clausola arbitrale  Fermo restante la disposizione della legge professionale che vuole deferita alla conciliazione del Presidente del collegio la definizione delle controversie che possono insorgere con i clienti anche in merito al pagamento, qualunque controversia dovesse insorgere su questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente potrà essere deferita alla competenza di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati dal Presidente del Collegio di appartenenza del titolare dello studio, che designerà anche chi dovrà presiederlo. L’arbitrato s’intende irrituale e le parti richiedono un giudizio secondo equità.Il collegio arbitrale, pur non essendo vincolato alle formalità di procedura, emetterà le proprie determinazioni entro il termine massimo di giorni trenta dall’accettazione dell’ultimo arbitro. Le parti s’impegnano a dare immediata e puntuale attuazione alle decisioni del collegio arbitrale, al qual è riconosciuta validità effettiva, sin d’ora, quale espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Registrazione
  L’oggetto del presente è soggetto ad I.V.A., l’eventuale registrazione va ad imposta fissa, ed in caso d’uso.- Potrà inoltre essere annotata nel registro dei mandati, tenuto presso il collegio di ____________

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi indicati rispettivamente nell’albo professionale, e/o al registro delle imprese. Foro competente è quello della circoscrizione del tribunale dell’albo di appartenenza.

 Fatta, letta ed approvata in............................ Il..................................

Le parti

Studio.(rag. ................) ..........                                                Società.(cliente).......................

 

 

 

 

 

 

 

 

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