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SINDACATO RAGIONIERI LIBERI PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
progetto :
del testo dello statuto del sindacato nazionale ragionieri
TITOLO
PRIMO
Enunciazione
e denominazione, Sede, Finalità, Compiti, Struttura
associativa
Articolo
1 : Enunciazione e denominazione
2.
Lassociazione mantiene la denominazione storica di Sindacato Nazionale
Ragionieri Commercialisti (SNRC) che gli appartiene; mantiene simboli e marchi
con i quali si è riconosciuta nel tempo.
3.
LAssociazione non ha scopo di lucro, è autonoma, indipendente,
apartitica, si ispira ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale.
Articolo
3 : Finalità
2.
Gli
iscritti alle Organizzazioni Provinciali o Circoscrizionali eleggono i
loro Organismi direttivi provinciali secondo
il presente statuto; (ndr:
fatte salve le situazioni esistenti che verranno regolamentate dalle norme
transitorie)
3.
Le Organizzazioni
Provinciali o Circoscrizionali eleggono i loro Organismi direttivi
regionali; (ndr: fatte salve le
situazioni esistente che verranno regolamentate dalle norme transitorie)
4.
Il Congresso dei delegati
delle Organizzazioni Provinciali o Circoscrizionali elegge gli Organismi
Nazionali.
TITOLO
SECONDO
Autonomia
Provinciali, Circoscrizionali e Regionali Adesione -
Decadenza
2.
LOrganizzazione Provinciale
o Circoscrizionale svolge una attività autonoma
nellambito del proprio
territorio, ha autonomia patrimoniale e finanziaria e
può essere espressione di iscritti a più associazioni locali di professionisti
economico-giuridici, esercenti la libera professione in Albi, Ordini e Collegi.
3.
LOrganizzazione Provinciale o Circoscrizionale rispetta e segue le
linee programmatiche politiche nazionali e si fa promotrice di servizi
coordinandosi con lOrganizzazione
Nazionale.
4.
LOrganizzazione Provinciale o Circoscrizionale nella fase di
commissariamento non esprime un componente dellAssemblea
Nazionale dei Presidenti Regionali.
5.
Lunica Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale esistente
nellambito di una regione, nomina
un componente nellAssemblea Nazionale dei Presidenti Regionali, esercitando funzione anche di
Organizzazione Regionale.
6.
LOrganizzazione Provinciale o Circoscrizionale deve esporre e
riprodurre il logo, il simbolo ed i marchi
ufficiali dellASNRC in ogni sua espressione esterna.
7.
LOrganizzazione Provinciale o Circoscrizionale, raggiunto un minimo di
cinque iscritti, elegge la propria Giunta Esecutiva Provinciale o
Circoscrizionale, attuando la propria autonomia.
8.
La Giunta Esecutiva Provinciale fornisce
periodicamente alla
Giunta Esecutiva
Regionale i
nominativi degli iscritti e riferisce
periodicamente sullattività svolta.
Articolo
7 : Autonomie Regionali
2.
Le Organizzazioni Regionali collaborano con lOrganizzazione Nazionale.
3.
Le Organizzazioni Regionali si costituiscono quando nella Regione
esistono almeno due Organismi Provinciali o Circoscrizionali che nominano la Giunta Esecutiva Regionale attuando la propria
autonomia; (ndr: fatte salve le situazioni esistenti che
verranno regolamentate dalle norme transitorie)
4.
La Giunta Esecutiva
Regionale, fornisce annualmente al Segretario Generale
Organizzativo i nominativi degli iscritti dellintera Regione e
riferisce periodicamente sullattività svolta sia a livello provinciale che
regionale.
5.
La Giunta Esecutiva Regionale deve rispettare le linee programmatiche
politiche nazionali e nellambito dei servizi coordinarsi con
lOrganizzazione Nazionale.
6.
La Giunta Esecutiva Regionale deve esporre e riprodurre il logo, il
simbolo ed i marchi ufficiali dellASNRC.
7.
La Giunta Esecutiva Regionale nomina un componente nellAssemblea
Nazionale dei Presidenti Regionali.
2.
Possono aderire allASNRC
i liberi professionisti economico-giuridici, iscritti in Albi, Ordini e Collegi
aderenti a più associazioni locali.
3.
La cancellazione del libero professionista dagli Albi, ordini o Collegi
per motivi diversi dal raggiunto pensionamento comporta lautomatica decadenza
dallASNRC.
4.
Gli iscritti alle Organizzazioni Provinciali decadono, con delibera
motivata della Giunta Esecutiva Provinciale, per mancato rispetto dello statuto,
dei regolamenti e per gravi motivi.
5.
Gli iscritti a più associazioni locali di professionisti
economico-giuridici, esercenti la libera professione in Albi, Ordini e Collegi,
con delibera motivata della Giunta Esecutiva Regionale, per mancato rispetto
dello statuto, dei regolamenti e per gravi motivi.
6.
Gli Organismi Provinciali o Circoscrizionali e Regionali, con
comunicazione motivata alla Giunta Esecutiva Nazionale, esercitano il diritto di
recesso dallASNRC, su delibera delle rispettive Giunte, raggiunto il voto
favorevole di almeno i due terzi dei propri iscritti.
7.
Gli Organismi Regionali costituiti in forma unitaria, per quanto attiene lesercizio del diritto di recesso, seguono
la stessa regolamentazione degli Organismi Provinciali o Circoscrizionali.
TITOLO TERZO
Organi
dell ASNRC
Congresso
Nazionale, Assemblea dei Presidenti Regionali, Giunta Esecutiva Nazionale,
Commissari Nazionali, Segreterie Nazionali,
Tesoreria Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio
dei Probiviri, Commissioni Permanenti.
c.
eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed
il Collegio dei Probiviri;
d.
deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento
dellAssociazione e sulla successiva
conseguente destinazione del
patrimonio sociale.
2.
Ciascuna Organizzazione Provinciale o
Circoscrizionale, ha diritto ad un delegato ogni cento o frazione degli iscritti
risultanti al
31 dicembre dellanno
precedente la data del Congresso Nazionale.
3.
La nomina dei delegati avviene mediante delibera della Giunta Esecutiva
Provinciale che individua anche delegati supplenti. La delibera di nomina dei
delegati deve essere trasmessa alla Giunta Esecutiva Nazionale almeno 20 giorni
prima dell' inizio dei lavori congressuali.
4.
Il Congresso Nazionale è indetto in via ordinaria almeno ogni tre anni
per le elezioni degli Organismi Nazionali su convocazione della Giunta Esecutiva
Nazionale, in via straordinaria con delibera della maggioranza dei Presidenti
Regionali componenti lAssemblea. La convocazione del Congresso Nazionale è
effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti.
5.
Il Congresso Nazionale è valido con la presenza della maggioranza dei
delegati nominati, sempre che siano rappresentate almeno 8 regioni e le delibere
sono prese a maggioranza dei presenti.
Articolo
10 : Assemblea Nazionale
dei Presidenti Regionali
2.
Partecipano allAssemblea, senza diritto di voto, i Commissari
Nazionali ed i Past-President dellASNRC.
3.
I nominativi dei componenti lAssemblea Nazionale dei Presidenti
Regionali devono essere comunicati alla Giunta Esecutiva Nazionale.
4.
LAssemblea Nazionale dei Presidenti Regionali in sessione ordinaria si
riunisce entro il 30 giugno ed entro il 30
novembre di ciascun anno su
convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale, ed in difetto dal Collegio dei
Revisori dei Conti.
5.
Lassemblea Nazionale dei Presidenti Regionali in sessione
straordinaria
e convocata su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale o di
un terzo dei componenti lAssemblea stessa.
6.
I componenti dellAssemblea Nazionale che per tre volte, se non
sostituiti da un supplente nominato dalla stessa regione, non intervengono alle
adunanze,
decadono dalla carica e sono sostituiti dallOrganismo Regionale entro la data
prevista per la successiva convocazione ed in ogni caso prima di eventuali
convocazioni straordinarie; in mancanza la Regione non è rappresentata.
7.
L Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali è valida con la
presenza, anche telematica, della maggioranza dei componenti e delibera a
maggioranza dei presenti.
8.
Ogni Presidente Regionale ha diritto ad un voto.
9.
La bozza del verbale delle riunione deve essere inviato a tutti i
componenti lAssemblea stessa entro 10 giorni dalla riunione, anche per posta elettronica.
10.
LAssemblea Nazionale dei Presidenti Regionali
ha il compito di:
a. verificare lattività svolta dalla Giunta Esecutiva
Nazionale;
Articolo
11 : Giunta Esecutiva Nazionale (G.E.N.)
2.
La Giunta Esecutiva Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale
eletto dal Congresso Nazionale il quale ha la rappresentanza dell ASNRC.
3.
La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da sette componenti compreso il
Presidente Nazionale di cui 5 eletti dal Congresso Nazionale.
4.
Il Presidente Nazionale nomina due consiglieri.
5.
La Giunta Esecutiva Nazionale e quindi composta da :
a.
Presidente Nazionale;
b.
Vicepresidente Nazionale;
c.
Segretario Generale Organizzativo:
d.
Segretario Generale Politico;
e.
Tesoriere Nazionale,
f.
due Consiglieri
6.
Il Presidente Nazionale per motivate necessità, approvate
dallAssemblea dei Presidenti Regionali, può nominare due ulteriori
consiglieri che restano in carica fino alla fine del
mandato.
7.
Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza dellASNRC di
fronte ai terzi ed in giudizio.
8.
Il Vice-Presidente Nazionale, sostituisce il Presidente Nazionale in caso
di sua assenza od impedimento e
su delibera dellAssemblea dei Presidenti Regionali ha anche potere di
rappresentanza e di firma in determinati atti e circostanze.
9.
La G.E.N. si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del
Presidente Nazionale a mezzo fax o posta elettronica, con preavviso di almeno 7
giorni. La convocazione deve essere
accompagnata da sintetica relazione
del Presidente su ogni argomento da trattare.
10.
La convocazione in casi di urgenza è fatta dal Presidente Nazionale
senza il rispetto dei termini di preavviso.
11.
La G.E.N. è convocata in via straordinaria quando ne è fatta richiesta
da almeno un terzo dei componenti.
12.
La G.E.N. è validamente costituita con la presenza, anche telematica,
della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
13.
I componenti della G.E.N. che non intervengono per tre volte consecutive
alla adunanze, decadono e sono immediatamente sostituiti con cooptazione fatta
dal Presidente Nazionale; nel caso
in cui la G.E.N. resti con non più di tre componenti, compreso il Presidente
Nazionale, lOrganismo decade ed il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a
convocare il Congresso Nazionale per nuove elezioni.
14.
La Giunta Esecutiva Nazionale ha il compito di:
a.
attuare, nellambito degli indirizzi Congressuali e di quelli
dellAssemblea dei Presidenti Regionali, ogni azione utile per il
raggiungimento delle finalità dellAssociazione nel rispetto di quanto
previsto dal presente Statuto;
b.
predisporre progetti operativi, con scadenze temporali e con budget di
spesa ove ne ricorrano i presupposti, che su proposta del S.G.O., verranno
affidati ad incaricati che non abbiano incompatibilità per essere presenti
negli Organismi Nazionali dei Revisori e Probiviri e nellassemblea dei
Presidenti regionali.
c.
convocare lAssemblea dei
Presidenti Regionali;
d.
convocare in via ordinaria il Congresso Nazionale .
e.
relazionare ai componenti dellAssemblea dei Presidenti Regionali,
anche con mezzi telematici, su problematiche rilevanti ed urgenti secondo
necessità;
f.
predisporre il dettagliato rendiconto patrimoniale ed economico annuale
che dovrà pervenire ai componenti lAssemblea dei Presidenti Regionali,
almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione;
g.
predisporre il dettagliato preventivo finanziario annuale, corredato da
nota integrativa sulla progettualità di ogni voce di entrata e di spesa, con la
proposta di determinazione dellammontare della quota di partecipazione allASNRC.;
il preventivo dovrà pervenire ai componenti lAssemblea dei Presidenti
Regionali, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione;
h.
tenere il verbale delle riunioni, che deve essere predisposto entro 10
giorni dalla riunione ed inviato anche in
estratto via posta elettronica oltre che al Collegio dei Revisori dei Conti,
anche ad ogni componente lAssemblea Nazionale
dei Presidenti Regionali;
i.
assicurare a tutte le Organizzazioni esistenti ed ai singoli Ragionieri
Commercialisti la massima trasparenza, comunicazione ed informazione
sullattività sindacale svolta e per ogni settore di intervento specifico da
attuare;
j.
deliberare sulle morosità per quote non versate, nel rispetto del
regolamento di Tesoreria, sulla perdita dei requisiti per violazioni dello
statuto od a seguito di delibere delle Organizzazioni e sulleventuale
commissariamento in presenza anche di condizioni di non funzionalità delle
Organizzazioni;
k.
verificare loperatività delle Organizzazioni Provinciali,
Circoscrizionali e Regionali ove manchino le condizioni per la funzionalità
delle rispettive Giunte Esecutive, nominando Commissari per la risoluzione del
problema;
l.
intervenire direttamente sulle territorialità provinciali o
circoscrizionali sprovviste di Organismo
sindacale locale, individuando propri commissari;
m.
ricevere dai Segretari Nazionali ogni mese informazioni sullo stato dei
progetti attribuiti e sul risultato di quelli realizzati che si concluderanno
con la relazione dellincaricato;
n.
attuare quanto previsto dal presente statuto, dalle delibere congressuali
e dai regolamenti
o.
delibera, con ratifica dellAssemblea dei Presidenti Regionali, sulla
formazione di organizzazioni
locali o circoscrizionali
oltre che fra Ragionieri Commercialisti anche con iscritti
a più associazioni locali di libero professionisti economico-giuridici, in
deroga allart.
5 dello statuto, secondo la previsione di cui allart. 6,
stabilendo le capacità elettive
in
sede congressuale di chi non è Ragionieri Commercialista.
2.
Il Commissario Nazionale, sentito lOrganismo Regionale se esistente,
interviene nei casi previsti dallo statuto a presiedere lOrganizzazione
Provinciale o Circoscrizionale.
3.
Il Commissario Nazionale non ha diritto a rimborsi spese, salvo diversa
delibera della G.E.N., approvata anche
telematicamente dalla maggioranza dellAssemblea dei Presidenti
Regionali;
4.
Il Commissario Nazionale riceve le adesioni allASNRC ed i versamenti
delle quote deliberate dalla G.E.N., rilascia ricevuta e
trasmette le somme al Tesoriere Nazionale che provvederà al ristorno
delle eventuale quote di competenza del locale appena costituita la G.E.P.
5.
Il Commissario Nazionale relaziona ogni mese alla Giunta Esecutiva
nazionale e termina il proprio compito con linsediamento di una Giunta
Esecutiva Provinciale o Circoscrizionale composta di
almeno 5 iscritti.
Articolo
13 : Segreterie Generali Nazionali
-
Segreteria Generale Organizzativa;
-
Segreteria Generale Politica.
2. A ciascuna segreteria è preposto uno segretario.
3. I Segretari Nazionali hanno un mandato di durata temporale più lungo di almeno un anno rispetto a tutti i componenti lOrganizzazione Nazionale, per consentire la continuità dellattività delle Segretarie assicurando il compimento dei lavoro affidati ai delegati.
2.
Il Segretario Generale Organizzativo
ha, fra laltro, il compito di:
a.
nominare un Commissario ovunque sia necessario per raggiungere la piena
copertura del
territorio
nazionale ed in seguito effettuare anche le nomine straordinarie quando occorra;
la
Giunta
Esecutiva Nazionale, per gravi motivi può revocare e modificare la nomina;.
b.
ricevere le adesioni da parte dei singoli Ragionieri Commercialisti anche
a riposo.
c.
indicare alla G.E.N., che nominerà i
delegati, cui affidare gli incarichi dei progetti operativi
predisposti
e deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
d.
vigilare sulla predisposizione dei progetti e sullo svolgimento degli incarichi
attribuiti
relazionando
la G.E.N. ed i componenti lAssemblea dei Presidenti;
e.
segnalare urgentemente alla G.E.N. eventuali disfunzioni operative
che possono anche
comportare
la sostituzione del delegato o del commissario;
f.
ricevere, e sollecitare,
gli elenchi dei Ragionieri Commercialisti,
sia alla Organizzazione
provinciale
o Circoscrizionale, che alle Organizzazioni Regionali;
g.
ricevere e sollecitare bimestralmente,
alle Giunte Esecutive dei vari livelli organizzativi,
informazioni
sullattività svolta.
h.
tenere il verbale di ogni riunione della Giunta Esecutiva Nazionale, che deve
essere inviato, a
cura
del Segretario Generale Organizzativo, entro 10 giorni dalla
data della riunione oltre che
al
Collegio dei Revisori dei Conti anche ad ogni componente lAssemblea Nazionale
dei
Presidenti
Regionali ; in sua assenza verrà nominato un segretario tra i presenti alla
riunione,
i.
coordinare loperatività delle organizzazioni Provinciali, Circoscrizionali e
Regionali,
segnalando
alla G.E.N. la mancanza di condizioni per la loro funzionalità e sottoponendo
allAssemblea
dei Presidenti le necessità di un commissariamento;
l.
convocare gli elettori delle Organizzazioni Provinciali, Circoscrizionale in
presenza di gravi
motivi
su delibera dellAssemblea Nazionale dei
Presidenti Regionali;
m. diffondere le attività di
servizi deliberate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, promovendone
ed
assicurandone la funzionalità su tutto il territorio Nazionale;
o.
quanto non
previsto in
questo articolo
è rimandato
al Regolamento di Segreteria
che
costituisce parte integrante del presente statuto.
Articolo
15 : Segretario Generale Politico
1.
Il Segretario Generale Politico è lorgano consultivo che attende allo
studio, alla promozione ed al coordinamento degli indirizzi programmatici
politici dellASNRC, deliberati della Giunta Esecutiva Nazionale.
2.
Il Segretario Generale Politico ha
il compito di :
a.
sviluppare ed affermare le
linee e le azioni necessarie tendenti alla partecipazione della Categoria
alle scelte di politica economica e sociale del Paese;
b.
collaborare con
il Presidente
nella tutela e difesa degli
interessi della categoria e di
ogni singolo Ragioniere Commercialista, confrontandosi con tutte le forze
sociali,
economiche e politiche del
Paese;
c.
collaborare in sede legislativa, sin dalla formazione di norme e
regolamenti, per la tutela
ed affermazione della preventiva e necessaria concertazione su materie di
interesse
comune;
d.
promuove iniziative tendenti a rafforzare la coscienza associativa tra
gli iscritti;
e.
tenere il
verbale delle
riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale che viene trasmesso sotto la
responsabilità del Segretario Generale Organizzativo entro 10 giorni dalla data
della riunione oltre
che al
Collegio dei
Revisori dei
Conti anche
ad ogni componente
lAssemblea Nazionale dei Presidenti
Regionali
f.
affiancare
il nuovo Segretario Nazionale Politico, eletto alla fine del mandato triennale, dei componenti
lOrganizzazione Nazionale per almeno un anno;.
g.
quanto non
previsto in
questo articolo
è rimandato
al Regolamento di Segreteria che costituisce
parte integrante del presente statuto.
Articolo
16 : Tesoreria Nazionale
2.
Il Tesoriere Nazionale ha il compito di:
a.
garantire il regolare
incasso delle quote stabilite dalla G.E.N. e deliberate
dallAssemblea dei Presidenti e di quanto previsto nel bilancio di
previsione;
b.
predisporre
il dettagliato
rendiconto finanziario
annuale da
sottoporre alla
G.E.N.
almeno 30 giorni prima
dellAssemblea dei Presidenti Regionali;
c.
riferire a carattere trimestrale sulla situazione finanziaria
dellOrganizzazione,
segnalando i casi
di morosità
nellincasso delle
quote e
quanto altro
sia stato
previsto
nel bilancio preventivo;
3.
Quanto non
previsto in
questo articolo
è rimandato
al Regolamento di Segreteria che
costituisce parte integrante del
presente statuto.
2.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da
due membri supplenti.
3.
Venendo a
mancare uno
o due
membri effettivi,
i membri supplenti subentrano, in ordine di anzianità associativa o, in
caso di parità, in ordine di anzianità anagrafica.
4.
Il Collegio dei Revisori dei
Conti si riunisce, in via
ordinaria almeno quattro volte lanno, in via straordinaria quando lo ritenga
necessario il suo Presidente.
5.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:
a.
vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
b.
certificare la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione;
c.
esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza ed economicità;
d.
partecipare alle riunioni
della G.E.N. ed allAssemblea dei Presidenti;
e.
redigere autonomo rapporto annuale sul consuntivo e sul preventivo;
f.
convocare il
Congresso Nazionale
in caso
di mancata
nomina da
parte del Presidente
Nazionale dei componenti la G.E.N.
2.
Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e da due
effettivi.
3.
Venendo a
mancare uno
o due
membri effettivi,
i membri supplenti subentrano, in ordine di anzianità associativa o, in
caso di parità, in ordine di anzianità anagrafica.
4.
Il Collegio
dei Probiviri si riunisce
ogni volta che sia richiesta la sua attività su richiesta del suo Presidente.
5.
Il collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a.
dirimere le controversie sullinterpretazione dello Statuto e delle
delibere degli Organi;
b.
dirimere eventuali controversie su qualsiasi materia, che potessero
insorgere nella struttura dellASNRC;
c.
decidere, quale organo dappello, sulle opposizioni alle deliberazioni
discrizione dei singoli Ragionieri Commercialisti e sulle esclusioni di
questi dalle Organizzazioni ai vari livelli, adottate dallAssemblea Nazionale
dei Presidenti.
d.
redigere autonomo
rapporto triennale,
da sottoporre
al Congresso
Nazionale, sulla sua attività;
e.
decide secondo
equità e
giustizia, in via
insindacabile ed inoppugnabile, senza
obbligo di
formalità salvo
la notifica, a mezzo lettera
raccomandata, delle proprie deliberazioni che deliberazioni che devono risultare
da verbale.