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SINDACATO RAGIONIERI LIBERI PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 progetto :

del testo dello statuto del sindacato nazionale ragionieri


TITOLO PRIMO

Enunciazione e denominazione, Sede, Finalità, Compiti, Struttura associativa

 

Articolo 1  : Enunciazione e denominazione

  1.     L’associazione      Nazionale      Ragionieri      Commercialisti   (ASNRC)   è    l’organizzazione Sindacale, presente ed operante sul tutto il territorio nazionale, dei Ragionieri Commercialisti, associati per la tutela e la salvaguardia dei comuni interessi professionali ed economici, degli interessi diffusi di categoria e di quelli del singolo Ragioniere Commercialista.

2.     L’associazione mantiene la denominazione storica di Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti (SNRC) che gli appartiene; mantiene simboli e marchi con i quali si è   riconosciuta nel tempo.

3.     L’Associazione non ha scopo di lucro, è autonoma, indipendente, apartitica, si ispira ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale.

    articolo 2  : Sede

  1.   La sede è in Roma. La Giunta Esecutiva Nazionale può costituire o sopprimere sedi secondarie.

   

Articolo 3  : Finalità

  1.     L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  1. affermare, consolidare, tutelare e difendere i comuni interessi dei Ragionieri Commercialisti, gli interessi diffusi della Categoria e gli interessi di ogni singolo Ragioniere Commercialista, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese;
  2. intraprendere ogni azione tendente alla partecipazione della Categoria alle scelte di politica economica e sociale del Paese;
  3. favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali e professionali inerenti la categoria;
  4. favorire e promuovere ogni e qualsiasi attività di servizi che possa agevolare gli iscritti nell’esercizio della professione;
  5. contribuire con gli Organismi Istituzionali al realizzo di una sempre maggiore affermazione della moderna professione del Ragioniere Commercialista, “libero professionista”, autonomo ed indipendente nel contesto socio-economico nazionale ed internazionale, accrescendo e sviluppando l’immagine e le funzioni professionali degli iscritti al servizio della collettività;
  6. contribuire con gli Organismi Istituzionali alla costante elevazione culturale della categoria per l’adeguamento della professione all’evoluzione scientifica ed all’innovazione tecnologica;
  7. promuovere e rafforzare la coscienza associativa tra gli iscritti, ed agevolare l’esercizio della professione in forma associata o di società, sviluppando un forte senso di collaborazione ed integrazione di metodi di lavoro e di procedure comuni;
  8. sviluppare rapporti con le organizzazioni nazionali ed internazionali delle altre libere professioni e delle strutture interprofessionali, aventi orientamento associativo sindacale e pari obiettivi.  

    Articolo 4  : Compiti

  1.     L’Associazione  Nazionale Ragionieri Commercialisti ha il compito di:

  1. rappresentare la categoria nei rapporti legati, dipendenti o connessi, agli interessi legittimi della categoria stessa ovvero ai diritti del singolo, presso tutti gli Organi dello Stato, Enti Pubblici, Ordini, Albi,  Ruoli e Collegi professionali, Casse di Previdenza ed Associazioni sia sindacali che professionali e di ogni altra espressione della società civile oltre che nei rapporti di carattere internazionale presso gli Organi della Comunità Europea o di altri Stati.
  2. designare o nominare propri rappresentanti presso Commissioni, Comitati, Organizzazioni ed Enti nazionali ed internazionali, nonché presso gli Organismi Istituzionali della propria categoria professionale;
  3. collaborare in sede legislativa, sin dalla formazione di norme e regolamenti, per la tutela ed affermazione della preventiva e necessaria concertazione su materie di interesse comune;
  4. promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore degli iscritti;
  5. intervenire con funzioni di amichevole compositore nelle eventuali controversie tra gli organismi di categoria, tra questi ed altre organizzazioni in genere, tra gli associati stessi e  tra questi e gli organismi di categoria;
  6. favorire l’adesione ad organizzazioni interprofessionali i cui scopi non risultino in contrasto con quelli di cui al presente statuto;
  7. promuovere la costituzione di unita’ organizzative e d’attività di servizio, assumendo la veste giuridica prevista dalla legge o dalla pubblica autorità;
  8. svolgere ogni altra funzione che, pur non espressamente sopra prevista, sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto;  
  9. coordinare ed integrare l’attività delle Organizzazioni Regionali, Provinciali o Circoscrizionali;

    Articolo 5  : Struttura associativa

  1.     La Struttura Associativa dell’ASNRC è formata dall’Organizzazione Nazionale, dalle Organizzazioni Provinciali o Circoscrizionali, dalle Organizzazioni Regionali e dai singoli Ragionieri Commercialisti

2.     Gli  iscritti alle Organizzazioni Provinciali o Circoscrizionali eleggono i loro Organismi direttivi provinciali secondo  il presente statuto;  (ndr: fatte salve le situazioni esistenti che verranno regolamentate dalle norme transitorie)

3.     Le Organizzazioni Provinciali o Circoscrizionali eleggono i loro Organismi direttivi  regionali; (ndr: fatte salve le situazioni esistente che verranno regolamentate dalle norme transitorie)

4.     Il Congresso dei delegati delle Organizzazioni Provinciali o Circoscrizionali elegge gli Organismi Nazionali.

   

TITOLO SECONDO

Autonomia Provinciali, Circoscrizionali e Regionali – Adesione -  Decadenza

 

Articolo 6  : Autonomie Provinciali o Circoscrizionali

  1.     L’Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale è il primo livello di  unità nel territorio della Provincia e della Circoscrizione , coordinata territorialmente dei Ragionieri Commercialisti che intendono sviluppare ed attuare la tutela dei comuni interessi diffusi professionali ed economici, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi del presente Statuto.

2.     L’Organizzazione  Provinciale o Circoscrizionale svolge una attività  autonoma nell’ambito del  proprio territorio, ha autonomia patrimoniale e finanziaria e può essere espressione di iscritti a più associazioni locali di professionisti economico-giuridici, esercenti la libera professione in Albi, Ordini e Collegi.

3.     L’Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale rispetta e segue le linee programmatiche politiche nazionali e si fa promotrice di servizi coordinandosi con l’Organizzazione Nazionale.

4.     L’Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale nella fase di commissariamento non esprime un componente dell’Assemblea  Nazionale dei Presidenti Regionali.

5.     L’unica Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale esistente nell’ambito di una regione,  nomina un componente nell’Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali, esercitando funzione anche di Organizzazione Regionale.

6.     L’Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale deve esporre e riprodurre il logo, il simbolo ed i marchi  ufficiali dell’ASNRC in ogni sua espressione esterna.

7.     L’Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale, raggiunto un minimo di cinque iscritti, elegge la propria Giunta Esecutiva Provinciale o Circoscrizionale, attuando la propria autonomia.

8.     La Giunta Esecutiva Provinciale fornisce  periodicamente  alla  Giunta  Esecutiva  Regionale  i       nominativi degli iscritti e riferisce  periodicamente sull’attività svolta.

   

Articolo 7  : Autonomie Regionali

  1.     L’Organizzazione  Regionale è il secondo livello di unità coordinata delle Organizzazioni Provinciali o Circoscrizionali che sviluppa ed attua il coordinamento delle attività provinciali, promuovendo il  raggiungimento delle finalità e degli scopi previsti dal presente Statuto.

2.     Le Organizzazioni Regionali collaborano con l’Organizzazione Nazionale.

3.     Le Organizzazioni Regionali si costituiscono quando nella Regione esistono almeno due Organismi Provinciali o Circoscrizionali  che nominano la Giunta Esecutiva Regionale attuando la propria autonomia; (ndr: fatte salve le situazioni esistenti che verranno regolamentate dalle norme transitorie)

4.     La Giunta Esecutiva Regionale, fornisce annualmente al Segretario Generale  Organizzativo i nominativi degli iscritti dell’intera Regione e riferisce periodicamente sull’attività svolta sia a livello provinciale che regionale.

5.     La Giunta Esecutiva Regionale deve rispettare le linee programmatiche politiche nazionali e nell’ambito dei servizi coordinarsi con l’Organizzazione Nazionale.

6.     La Giunta Esecutiva Regionale deve esporre e riprodurre il logo, il simbolo ed i marchi ufficiali  dell’ASNRC.

7.     La Giunta Esecutiva Regionale nomina un componente nell’Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali.

 

  Articolo 8  :  Adesione – Decadenza - Recesso

  1.     Aderiscono all’ASNRC i Ragionieri Commercialisti esercenti la libera professione ed i Ragionieri Commercialisti a riposo.

2.     Possono aderire all’ASNRC i liberi professionisti economico-giuridici, iscritti in Albi, Ordini e Collegi aderenti a più associazioni locali.

3.     La cancellazione del libero professionista dagli Albi, ordini o Collegi per motivi diversi dal raggiunto pensionamento comporta l’automatica decadenza dall’ASNRC.

4.     Gli iscritti alle Organizzazioni Provinciali decadono, con delibera motivata della Giunta Esecutiva Provinciale, per mancato rispetto dello statuto, dei regolamenti e per gravi motivi.

5.     Gli iscritti a più associazioni locali di professionisti economico-giuridici, esercenti la libera professione in Albi, Ordini e Collegi, con delibera motivata della Giunta Esecutiva Regionale, per mancato rispetto dello statuto, dei regolamenti e per gravi motivi.

6.     Gli Organismi Provinciali o Circoscrizionali e Regionali, con comunicazione motivata alla Giunta Esecutiva Nazionale, esercitano il diritto di recesso dall’ASNRC, su delibera delle rispettive Giunte, raggiunto il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri iscritti.

7.     Gli Organismi Regionali costituiti in forma unitaria,  per quanto attiene l’esercizio del diritto di recesso,  seguono la stessa regolamentazione degli Organismi Provinciali o Circoscrizionali.


TITOLO TERZO

Organi dell’ ASNRC

Congresso Nazionale, Assemblea dei Presidenti Regionali, Giunta Esecutiva Nazionale, Commissari Nazionali, Segreterie  Nazionali, Tesoreria Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio  dei Probiviri, Commissioni Permanenti.

 

  Articolo 9  : Congresso Nazionale

  1.     Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberate dell’ASNRC con la funzione di :

  1. formulare l’indirizzo generale di politica sindacale ed indicare gli strumenti per il raggiungimento delle finalità associative;
  2. eleggere cinque componenti la Giunta Esecutiva Nazionale individuati in una lista nella quale vengono indicate le cariche di: Presidente Nazionale,  Vice-presidente Nazionale, Segretario Generale Operativo, Segretario Generale Politico, Tesoriere; i componenti di   una lista non possono essere inclusi in altra lista;

          c.   eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed  il Collegio dei Probiviri;

          d.   deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla successiva           

      conseguente destinazione del patrimonio sociale.

2.     Ciascuna Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale, ha  diritto  ad un delegato ogni cento o frazione  degli  iscritti  risultanti  al  31  dicembre  dell’anno precedente la data del Congresso Nazionale.

3.     La nomina dei delegati avviene mediante delibera della Giunta Esecutiva Provinciale che individua anche delegati supplenti. La delibera di nomina dei delegati deve essere trasmessa alla Giunta Esecutiva Nazionale almeno 20 giorni prima dell' inizio dei lavori congressuali. 

4.     Il Congresso Nazionale è indetto in via ordinaria almeno ogni tre anni per le elezioni degli Organismi Nazionali su convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale, in via straordinaria con delibera della maggioranza dei Presidenti Regionali componenti l’Assemblea. La convocazione del Congresso Nazionale è effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti.

5.     Il Congresso Nazionale è valido con la presenza della maggioranza dei delegati nominati, sempre che siano rappresentate almeno 8 regioni e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

   

Articolo 10  : Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali

  1.     L’Assemblea Nazionale dei  Presidenti  Regionali  è  l’organo che  verifica e promuove l’attività svolta dall’ ASNRC nell’ambito degli indirizzi congressuali.

2.     Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto, i Commissari Nazionali ed i Past-President dell’ASNRC.

3.     I nominativi dei componenti l’Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali devono essere comunicati alla Giunta Esecutiva Nazionale.

4.     L’Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali in sessione ordinaria si riunisce entro il 30 giugno ed entro il  30 novembre di ciascun  anno su convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale, ed in difetto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5.     L’assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali in sessione straordinaria e’ convocata su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale o di un terzo dei componenti l’Assemblea stessa.

6.     I componenti dell’Assemblea Nazionale che per tre volte, se non sostituiti da un supplente nominato dalla stessa regione, non intervengono alle adunanze, decadono dalla carica e sono sostituiti dall’Organismo Regionale entro la data prevista per la successiva convocazione ed in ogni caso prima di eventuali convocazioni straordinarie; in mancanza la Regione non è   rappresentata.

7.     L’ Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali è valida con la presenza, anche telematica, della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

8.     Ogni Presidente Regionale ha diritto ad un voto.

9.     La bozza del verbale delle riunione deve essere inviato a tutti i componenti l’Assemblea stessa entro 10 giorni dalla riunione, anche per posta elettronica.

10.  L’Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali ha il compito di:

a.   verificare l’attività svolta dalla Giunta Esecutiva Nazionale;    

  1. esprimere il proprio indirizzo su problemi di carattere sindacale e tecnico-organizzativo per il raggiungimento delle finalità dell’ASNRC;
  2. deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno in merito alla previsione economica e finanziaria determinando l’ammontare delle contribuzioni e la progettualità;
  3. deliberare entro il 30 giugno di ciascun anno in merito al rendiconto economico, finanziario e politico;
  4. convocare in via straordinaria il Congresso Nazionale;
  5. deliberare sulle proposizioni della Giunta Esecutiva Nazionale o di un terzo dei suoi componenti.

   

Articolo 11 : Giunta Esecutiva Nazionale (G.E.N.)

  1.          La Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo esecutivo dell’ASNRC.

2.          La Giunta Esecutiva Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale eletto dal Congresso Nazionale il quale ha la rappresentanza dell’ ASNRC.

3.          La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da sette componenti compreso il Presidente Nazionale di cui 5 eletti dal Congresso Nazionale.

4.          Il Presidente Nazionale nomina due consiglieri.

5.          La Giunta Esecutiva Nazionale e’ quindi composta da :

a.       Presidente Nazionale;

b.       Vicepresidente Nazionale;

c.       Segretario Generale Organizzativo:

d.       Segretario Generale Politico;

e.       Tesoriere Nazionale,

f.        due Consiglieri  

6.          Il Presidente Nazionale per motivate necessità, approvate dall’Assemblea dei Presidenti Regionali, può nominare due ulteriori consiglieri che restano in carica fino alla fine del  mandato.

7.          Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza dell’ASNRC di fronte ai terzi ed in giudizio.

8.          Il Vice-Presidente Nazionale, sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua assenza od  impedimento e  su delibera dell’Assemblea dei Presidenti Regionali ha anche potere di rappresentanza e di firma in determinati atti e circostanze.

9.          La G.E.N. si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente Nazionale a mezzo fax o posta elettronica, con preavviso di almeno 7 giorni. La convocazione deve  essere accompagnata da sintetica  relazione del Presidente su ogni argomento da trattare.  

10.       La convocazione in casi di urgenza è fatta dal Presidente Nazionale senza il rispetto dei termini di preavviso.

11.       La G.E.N. è convocata in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

12.       La G.E.N. è validamente costituita con la presenza, anche telematica, della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

13.       I componenti della G.E.N. che non intervengono per tre volte consecutive alla adunanze, decadono e sono immediatamente sostituiti con cooptazione fatta dal Presidente Nazionale; nel  caso in cui la G.E.N. resti con non più di tre componenti, compreso il Presidente Nazionale, l’Organismo decade ed il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a convocare il Congresso Nazionale per nuove elezioni.

14.       La Giunta Esecutiva Nazionale ha il compito di:

a.      attuare, nell’ambito degli indirizzi Congressuali e di quelli dell’Assemblea dei Presidenti Regionali, ogni azione utile per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

b.     predisporre progetti operativi, con scadenze temporali e con budget di spesa ove ne ricorrano i presupposti, che su proposta del S.G.O., verranno affidati ad incaricati che non abbiano incompatibilità per essere presenti negli Organismi Nazionali dei Revisori e Probiviri e nell’assemblea dei Presidenti regionali.

c.      convocare  l’Assemblea dei Presidenti Regionali;

d.     convocare in via ordinaria il Congresso Nazionale .

e.      relazionare ai componenti dell’Assemblea dei Presidenti Regionali, anche con mezzi telematici, su problematiche rilevanti ed urgenti secondo necessità;

f.       predisporre il dettagliato rendiconto patrimoniale ed economico annuale che dovrà pervenire ai componenti l’Assemblea dei Presidenti Regionali, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione;

g.      predisporre il dettagliato preventivo finanziario annuale, corredato da nota integrativa sulla progettualità di ogni voce di entrata e di spesa, con la proposta di determinazione dell’ammontare della quota di partecipazione all’ASNRC.; il preventivo dovrà pervenire ai componenti l’Assemblea dei Presidenti Regionali, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione;

h.      tenere il verbale delle riunioni, che deve essere predisposto entro 10 giorni dalla riunione ed inviato anche in estratto via posta elettronica oltre che al Collegio dei Revisori dei Conti, anche ad ogni componente l’Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali;

i.       assicurare a tutte le Organizzazioni esistenti ed ai singoli Ragionieri Commercialisti la massima trasparenza, comunicazione ed informazione sull’attività sindacale svolta e per ogni settore di intervento specifico da attuare;

j.       deliberare sulle morosità per quote non versate, nel rispetto del regolamento di Tesoreria, sulla perdita dei requisiti per violazioni dello statuto od a seguito di delibere delle Organizzazioni e sull’eventuale commissariamento in presenza anche di condizioni di non funzionalità delle Organizzazioni;

k.      verificare l’operatività delle Organizzazioni Provinciali, Circoscrizionali e Regionali ove manchino le condizioni per la funzionalità delle rispettive Giunte Esecutive, nominando Commissari per la risoluzione del problema;

l.       intervenire direttamente sulle territorialità provinciali o circoscrizionali sprovviste di  Organismo sindacale locale, individuando propri commissari;

m.    ricevere dai Segretari Nazionali ogni mese informazioni sullo stato dei progetti attribuiti e sul risultato di quelli realizzati che si concluderanno con la relazione dell’incaricato;

n.      attuare quanto previsto dal presente statuto, dalle delibere congressuali e dai regolamenti

o.     delibera, con ratifica dell’Assemblea dei Presidenti Regionali, sulla formazione di       organizzazioni locali  o  circoscrizionali oltre che fra Ragionieri Commercialisti anche con         iscritti a più associazioni locali di libero professionisti economico-giuridici, in deroga     all’art. 5  dello statuto, secondo la previsione di cui all’art. 6, stabilendo le capacità elettive

      in sede congressuale di chi non è Ragionieri Commercialista.

 

Articolo 12 : Commissari Nazionali

  1.     Il Commissario Nazionale, nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, ha lo scopo di costituire l’Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale avvalendosi anche della collaborazione degli organi Istituzionali Circoscrizionali.                                     

2.     Il Commissario Nazionale, sentito l’Organismo Regionale se esistente, interviene nei casi previsti dallo statuto a presiedere l’Organizzazione Provinciale o Circoscrizionale.

3.     Il Commissario Nazionale non ha diritto a rimborsi spese, salvo diversa delibera della G.E.N., approvata anche telematicamente dalla maggioranza dell’Assemblea dei Presidenti Regionali; 

4.     Il Commissario Nazionale riceve le adesioni all’ASNRC ed i versamenti delle quote deliberate dalla G.E.N., rilascia ricevuta e  trasmette le somme al Tesoriere Nazionale che provvederà al ristorno delle eventuale quote di competenza del locale appena costituita la G.E.P.

5.     Il Commissario Nazionale relaziona ogni mese alla Giunta Esecutiva nazionale e termina il proprio compito con l’insediamento di una Giunta Esecutiva Provinciale o Circoscrizionale composta di almeno 5 iscritti.

   

Articolo 13 : Segreterie Generali Nazionali

  1.       Le Segreterie Nazionali si distinguono in:

-        Segreteria Generale Organizzativa;

-        Segreteria Generale Politica.

2.        A ciascuna segreteria è preposto uno segretario.

3.        I Segretari Nazionali hanno un mandato di durata temporale più lungo di almeno un anno  rispetto a tutti i componenti l’Organizzazione Nazionale, per consentire la continuità dell’attività delle Segretarie assicurando il compimento dei lavoro affidati ai delegati.

 

  Articolo 14 :  Segretario Generale Organizzativo

  1.   Il segretario Generale Organizzativo è l’organo che cura tutti gli aspetti organizzativi dell’ASNRC.

    2.  Il Segretario Generale Organizzativo  ha, fra l’altro, il compito di:

           a.  nominare un Commissario ovunque sia necessario per raggiungere la piena copertura del

                territorio nazionale ed in seguito effettuare anche le nomine straordinarie quando occorra; la

                Giunta Esecutiva Nazionale, per gravi motivi può revocare e modificare la nomina;.

           b.  ricevere le adesioni da parte dei singoli Ragionieri Commercialisti anche a riposo.

           c.  indicare alla G.E.N., che nominerà i delegati, cui affidare gli incarichi dei progetti operativi

                predisposti e deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

           d. vigilare sulla predisposizione dei progetti e sullo svolgimento degli incarichi attribuiti

               relazionando la G.E.N. ed i componenti l’Assemblea dei Presidenti;

           e. segnalare urgentemente alla G.E.N. eventuali disfunzioni operative  che possono anche

               comportare la sostituzione del delegato o del commissario;

           f.  ricevere, e sollecitare, gli elenchi dei Ragionieri Commercialisti, sia alla Organizzazione

               provinciale o Circoscrizionale, che alle Organizzazioni Regionali;

           g. ricevere e sollecitare bimestralmente, alle Giunte Esecutive dei vari livelli organizzativi,

               informazioni sull’attività svolta.

           h. tenere il verbale di ogni riunione della Giunta Esecutiva Nazionale, che deve essere inviato, a

              cura del Segretario Generale Organizzativo,  entro 10 giorni dalla data della riunione oltre che

              al Collegio dei Revisori dei Conti anche ad ogni componente l’Assemblea Nazionale dei

              Presidenti Regionali ; in sua assenza verrà nominato un segretario tra i presenti alla riunione,

           i. coordinare l’operatività delle organizzazioni Provinciali, Circoscrizionali e Regionali,

              segnalando alla G.E.N. la mancanza di condizioni per la loro funzionalità e sottoponendo

              all’Assemblea dei Presidenti le necessità di un commissariamento;

           l. convocare gli elettori delle Organizzazioni Provinciali, Circoscrizionale in presenza di gravi

               motivi su delibera dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali;

          m. diffondere le attività di servizi deliberate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, promovendone

               ed assicurandone la funzionalità su tutto il territorio Nazionale;

          o.  quanto   non   previsto   in    questo   articolo   è   rimandato  al Regolamento di Segreteria

               che  costituisce parte integrante del presente statuto.

     

Articolo 15 : Segretario Generale Politico

1.           Il Segretario Generale Politico è l’organo consultivo che attende allo studio, alla promozione ed al coordinamento degli indirizzi programmatici politici dell’ASNRC, deliberati della Giunta Esecutiva Nazionale.

2.           Il Segretario Generale Politico  ha il compito di :

a.       sviluppare ed  affermare le  linee e le azioni necessarie tendenti alla partecipazione della Categoria alle scelte di politica economica e sociale del Paese;

b.       collaborare  con  il  Presidente  nella  tutela e difesa degli interessi della categoria e di           ogni singolo Ragioniere Commercialista, confrontandosi con tutte le forze sociali,           economiche e  politiche del Paese;

c.       collaborare in sede legislativa, sin dalla formazione di norme e regolamenti, per la tutela        ed affermazione della preventiva e necessaria concertazione su materie di interesse        comune;

d.       promuove iniziative tendenti a rafforzare la coscienza associativa tra gli iscritti;

e.       tenere   il   verbale   delle   riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale che viene trasmesso sotto la responsabilità del Segretario Generale Organizzativo entro 10 giorni dalla data    della riunione   oltre   che   al    Collegio   dei  Revisori   dei  Conti  anche  ad  ogni componente l’Assemblea Nazionale dei Presidenti Regionali

f.     affiancare il nuovo Segretario Nazionale Politico, eletto alla fine del mandato triennale,        dei componenti l’Organizzazione Nazionale per almeno un anno;.

g.       quanto   non   previsto   in    questo   articolo   è   rimandato  al Regolamento di Segreteria che  costituisce parte integrante del presente statuto.

   

Articolo 16 : Tesoreria Nazionale 

  1.         La Tesoreria Nazionale è l’organo amministrativo dell’ASNRC la cui gestione è affidata ad un Tesoriere Nazionale.

2.         Il Tesoriere Nazionale ha il compito di:

a.       garantire il regolare incasso delle quote stabilite dalla G.E.N. e deliberate  dall’Assemblea dei Presidenti e di quanto previsto nel bilancio di previsione;

b.      predisporre   il    dettagliato   rendiconto   finanziario   annuale  da  sottoporre  alla  G.E.N.  

       almeno 30 giorni prima dell’Assemblea dei Presidenti Regionali;

c.      riferire a carattere trimestrale sulla situazione finanziaria dell’Organizzazione,        segnalando  i   casi   di   morosità    nell’incasso   delle   quote   e   quanto   altro   sia   stato

      previsto nel bilancio preventivo;

3.         Quanto   non   previsto   in    questo   articolo   è   rimandato  al Regolamento di Segreteria che   

        costituisce parte integrante del presente statuto.


Articolo 17 : Collegio dei Revisori dei Conti

  1.       Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo amministrativo e finanziario dell’ ASNRC.

2.       Il  Collegio dei  Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

3.       Venendo  a  mancare  uno  o  due  membri  effettivi,  i membri supplenti subentrano, in ordine di anzianità associativa o, in caso di parità, in ordine di anzianità anagrafica.

4.       Il  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  si riunisce, in via ordinaria almeno quattro volte l’anno, in via straordinaria quando lo ritenga necessario il suo Presidente.

5.       Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:

a.         vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;

b.         certificare la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione;

c.         esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità;

d.         partecipare  alle riunioni della G.E.N. ed all’Assemblea dei Presidenti;

e.         redigere autonomo rapporto annuale sul consuntivo e sul preventivo;

f.          convocare  il  Congresso  Nazionale  in  caso  di  mancata  nomina  da  parte  del Presidente Nazionale dei componenti la G.E.N.

 

  Articolo 19 : Collegio dei Probiviri

  1.       Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale  dell’ASNRC;

2.       Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e da due effettivi.

3.       Venendo  a  mancare  uno  o  due  membri  effettivi,  i membri supplenti subentrano, in ordine di anzianità associativa o, in caso di parità, in ordine di anzianità anagrafica.

4.       Il  Collegio  dei  Probiviri si riunisce ogni volta che sia richiesta la sua attività su richiesta del suo Presidente.

5.       Il collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

a.      dirimere le controversie sull’interpretazione dello Statuto e delle delibere degli Organi;

b.     dirimere eventuali controversie su qualsiasi materia, che potessero insorgere nella struttura dell’ASNRC;

c.      decidere, quale organo d’appello, sulle opposizioni alle deliberazioni d’iscrizione dei singoli Ragionieri Commercialisti e sulle esclusioni di questi dalle Organizzazioni ai vari livelli, adottate dall’Assemblea Nazionale dei Presidenti.

d.     redigere  autonomo  rapporto   triennale,  da   sottoporre   al   Congresso Nazionale, sulla sua attività;

e.      decide  secondo  equità  e  giustizia,  in via insindacabile ed inoppugnabile,  senza obbligo  di  formalità  salvo  la  notifica, a mezzo lettera raccomandata, delle proprie deliberazioni che deliberazioni che devono risultare da verbale.