Collegio Ragionieri di Benevento
Rielaborazione a cura del Rag.Giuseppe De Rosa
TARIFFA PROFESSIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI
DPR 6 marzo 1997 n.100
(Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1997 - supplemento n. 84/L)

TITOLO I - Norme generali
TITOLO II - Rimborsi spese
TITOLO III - Indennità
TITOLO IV - Onorari
TITOLO IV - Norme finali e transitorie
TABELLE
| TABELLA I |
(Articolo
26) |
I |
|
Interventi
personali |
| |
|
II |
|
Prestazioni
tecniche e varie |
| |
|
|
|
|
| TABELLA II |
(Articolo
47, comma 1) |
A |
|
Dichiarazione
dei redditi propri e di terzi |
|
|
B |
|
Dichiarazioni
Iva (senza relativi elenchi) |
| |
|
C |
|
Elenchi
relativi alle dichiarazioni Iva |
| |
|
D |
|
Dichiarazioni
di successione |
| |
|
E |
|
Dichiarazioni
Invim |
| |
|
F |
|
Ricorsi,
appelli e memorie alle Commissioni Tributarie di I e II Grado |
| |
|
G |
|
Ricorsi,
appelli e memorie alla Commissione Centrale |
| |
|
H |
|
Esposti,
istanza, memorie, risposte e questionari indirizzati ad Uffici Finanziari |
| |
|
|
|
|
| TABELLA III |
(Articolo
47, comma 2) |
1 |
|
Dichiarazioni
dei redditi propri e altrui, dichiarazioni Iva, dichiarazioni di successione,
dichiarazioni Invim |
| |
|
2 |
|
Ricorsi,
appelli e memorie alle Commissioni Tributarie |
| |
|
3 |
|
Comunicazioni,
denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati
a Uffici Finanziari |
| |
|
|
|
|
| TABELLA IV |
(Articolo
48) |
|
|
Interventi |

Articolo 1 - Contenuto della tariffa
-
La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione
e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali
dei Ragionieri e Periti Commerciali.
Articolo 2 - Classificazione dei compensi
-
Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del
cliente, al Ragioniere, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano
i compensi per:
-
a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
b) indennità;
c) onorari.
-
I compensi per rimborsi spese e per indennità sono cumulabili in
ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con
gli onorari.
Articolo 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEI COMPENSI APPLICABILI
-
I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati
in misura fissa.
-
Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa
tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle
caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre
tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi
anche non patrimoniali derivati al cliente.
Articolo 4 - VALORE DELLA PRATICA
-
Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli
onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della
presente tariffa.
-
Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume
a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'art.26
.
-
Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli
onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli
artt. 26,
31,
45,
47
e 48
della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati,
con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità
della sperequazione, nonché dell'entità dello impegno professionale,
e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati artt. 26,
31,
45,
47
e 48,
su conforme parere del Consiglio del Collegio di appartenenza richiesto
dal professionista o dal cliente con istanza documentata.
Articolo 5 - ONORARI MASSI
Transfer interrupted!
do la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per
la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'art.3,
gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50%
agli onorari indicati.

Articolo 6 - MAGGIORAZIONI PARTICOLARI
-
Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà,
a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione
non superiore al 100%.
-
Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza
agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non
superiore al 50%.
-
Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili
fra loro.
Articolo 7 - ONORARI MINIMI - RIDUZIONI PARTICOLARI
-
Il ragioniere esercente la professione in un comune il cui numero
di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi
una riduzione non superiore al 15%.
-
Il ragioniere iscritto all'albo da meno di cinque anni può
applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.
-
Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere
sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o
particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia,
in modo diverso.
Articolo 8 - EMISSIONE DELLA PARCELLA
-
Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'art.2234
del codice civile e per il caso previsto al successivo art.
9, la parcella o l'avviso di parcella possono essere emessi
a partire dal momento della conclusione della pratica.
Articolo 9 - PARCELLE PERIODICHE
-
Quando l'incarico sia di lunga durata, il ragioniere può presentare
al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.
Articolo 10 - TERMINE DI PAGAMENTO DELLE PARCELLE
-
Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di
parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi
addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata
si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
Articolo 11 - PLURALITA' DI PROFESSIONISTI
COLLEGIO DI RAGIONIERI
-
Quando un incarico è affidato a più professionisti
iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei
confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa
della rispettiva categoria professionale.
-
Quando la pratica è stata svolta da più ragionieri
riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o
autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio,
fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun
membro, sono quelli dovuti ad un ragioniere con l'aumento del 40% per ciascun
membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso
dalla presente tariffa.
Articolo 12 - INCARICHI CONNESSI DI PIU' CLIENTI
-
Quando il ragioniere riceve da più clienti incarichi tra loro
connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente
tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40%
nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione
della presente tariffa.
Articolo 13 - INCARICO NON GIUNTO A COMPIMENTO
-
Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere
portato a compimento, il ragioniere ha diritto ai compensi corrispondenti
alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche
conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.
Articolo 14 - INCARICO GIA' INIZIATO DA ALTRI
PROFESSIONISTI
-
Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al ragioniere
spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche
dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione
dell'incarico.
Articolo 15 - DEFINIZIONE DELLA PRATICA CON
IL CONCORSO DEL CLIENTE O DI TERZI
-
Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con
l'opera del ragioniere, anche con il concorso effettivo del cliente o di
terzi, al ragioniere oltre ai rimborsi di spese, alle indennità
ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti
dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione
compresa tra il 10% ed il 30%.
-
Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica,
al ragioniere, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi
di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano
gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa
tra il 20% ed il 50%.
Articolo 16 - APPLICAZIONE ANALOGICA
-
Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica
disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della
stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie
analoghe.
-
L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali
è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento
professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici
determinati analiticamente.
Articolo 17 - SPESE GENERALI DI STUDIO
-
Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di
studio.
Articolo 18 - SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO
-
Al ragioniere, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori
dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese
di viaggio e di soggiorno.
-
Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del
biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura
pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato
utilizzato.
-
Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in
misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
-
E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi
base per il rimborso delle spese accessorie.
Articolo 19 - INDENNITA'
-
Al ragioniere spettano le seguenti indennità:
-
A) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
-
1) del ragioniere: L.100.000 per ora o frazione di ora, L.800.000
per l'intera giornata;
2) dei collaboratori e sostituti: L. 35.000 per ora o frazione
di ora, L.270.000 per l'intera giornata;
B) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L.100.000;
C) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie
di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: L.5.000 per ogni
facciata;
D) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L.30.000
a L. 200.000 mensili.
Articolo 20 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ONORARI
-
Gli onorari si distinguono in:
-
a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione
dell'incarico;
b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni
svolte per l'adempimento dell'incarico.
Articolo 21 - CUMULABILITA' DEGLI ONORARI
GRADUALI
-
Gli onorari graduali di cui all'art.26
sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa
salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme
tariffarie.
-
Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non
possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta
salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce
alla tabella dell'art.26
.
Articolo 22 - ONORARI PRECONCORDATI
-
In alternativa agli onorari di cui all'art.20
e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente
tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
-
Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre
riguardo ai criteri di cui all'art.3
e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'art.7
della presente tariffa.
-
Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono
la maggiorazione di cui all'art.
23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'art.19
.
Articolo 23 - MAGGIORAZIONE DEGLI ONORARI
-
Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto
della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio
della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di
lire un milione per parcella.
Articolo 24 - MODALITA' TECNICHE DI DETERMINAZIONE
DEGLI ONORARI
-
Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo
ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a
parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
-
Qualora il ragioniere preconcordi l'applicazione di onorari a tempo,
questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per
lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i
quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura
non inferiore a quella di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), dell'art. 19.
Articolo 25 - NORMA DI RINVIO
-
Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza
tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente
agli onorari specifici, nei successivi artt.47
e 48 .
Articolo 26 - ALTRI ONORARI GRADUALI
-
Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento
di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o
per i quali non siano espressamente esclusi, al ragioniere spettano gli
onorari graduali di cui alla tabella
1 che fa parte integrante del presente regolamento.
-
Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni,
il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del
contratto come definito all'art.45
o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni
rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è
determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta
di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato
in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.
Articolo 27 - AMMINISTRAZIONE DI AZIENDE
-
Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo
e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono
essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli
che precedono.
-
Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda
nel periodo in cui il ragioniere ha l'incarico di amministrare la medesima
sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.
-
Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel
caso previsto dall'ultimo comma dell'art.
2386 del codice civile.
Articolo 28 - AMMINISTRAZIONE DI PATRIMONI
E DI BENI
-
Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva
di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi
rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili)
gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
-
a) Immobili civili ed industriali concessi in locazione;
1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L.50.000, con un
minimo di L. 200.000 per ogni immobile;
2) una quota dei proventi lordi così determinata:
- fino a L.10.000.000: il 5%;
- oltre L.100.000.000: il 4%;
b) Fondi rustici affittati:
gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
c) Aziende concesse in affitto:
gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
d) Beni mobili ed altri valori mobiliari:
una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
-
In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma
1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano
usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati
in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati
con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al
5% del valore patrimoniale dei beni.
-
Qualora sia affidata al ragioniere, nel quadro della amministrazione
dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati
o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di
spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5%
dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
-
Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di
affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.
Articolo 29 - CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI
BENI E DI AZIENDE
-
Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al
ragioniere spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei
beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3%
del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante
dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari
sono proporzionalmente ridotti.
-
In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una
maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
-
L'onorario annuo minimo per le prestazioni di cui al presente articolo
è di L.200.000.
Articolo 30 - LIQUIDAZIONE DI AZIENDE
-
Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi
in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci
straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività
ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al ragioniere spettano i
seguenti onorari:
-
a) qualora il ragioniere assuma la carica di liquidatore, ai sensi
degli artt.2275,
2309,
2450
del codice civile:
1) con riferimento alle attività realizzate un compenso
così determinato calcolato per scaglioni:
| fino a |
|
|
|
L. |
100.000.000 |
il |
5% |
| da |
L. |
100.000.001 |
a |
L. |
500.000.000 |
il |
4% |
| da |
L. |
500.000.001 |
a |
L. |
1.000.000.000 |
il |
3% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
il |
2% |
| oltre |
L. |
5.000.000.001 |
|
|
|
l' |
1% |
2) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente
accertate.
3) l'onorario minimo è di L.3.000.000.
b) qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista
nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione,
agli onorari di cui alla precedente lettera a) è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 50%.
L'onorario minimo è di L.2.000.000.
-
Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in
altre società od aziende, agli onorari previsti al comma 1 del presente
articolo è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
-
Gli onorari previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano
anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'art.1977
del Codice Civile e dell'art.160,
comma secondo, n.2, del Regio Decreto 16/03/1942, n.267 (Legge Fallimentare).
-
Gli onorari stabiliti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo
non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte
le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri
articoli della presente tariffa, eventualmente svolte.
-
Qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni,
gli onorari di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli di cui
agli articoli 27,
28
e 29 ridotti
del 20%.
Articolo 31 - PERIZIE, VALUTAZIONI E PARERI
-
Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze
tecniche di parte, anche avanti Autorità Giudiziarie, Amministrative,
Finanziarie, Enti, Arbitri e Periti, nonché per le valutazioni di
aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e
diritti, sono determinati come segue e calcolati per scaglioni:
-
a) perizie, motivati pareri e consulenze
1) Sul valore della pratica:
| fino a |
|
|
|
L. |
100.000.000 |
il |
6% |
| da |
L. |
100.000.001 |
a |
L. |
500.000.000 |
il |
4% |
| da |
L. |
500.000.001 |
a |
L. |
1.000.000.000 |
il |
2% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
l' |
1% |
| oltre |
L. |
5.000.000.001 |
|
|
|
lo |
0,5% |
2) L'onorario minimo è di L.1.000.000;
b) valutazione di singoli beni e diritti
1) Sull'ammontare dei valori:
| fino a |
|
|
|
L. |
100.000.000 |
il |
1,5% |
| da |
L. |
100.000.001 |
a |
L. |
500.000.000 |
l' |
1% |
| da |
L. |
500.000.001 |
a |
L. |
1.000.000.000 |
lo |
0,5% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
lo |
0,2% |
| da |
L. |
5.000.000.001 |
a |
L. |
10.000.000.000 |
lo |
0,1% |
| oltre |
L. |
10.000.000.001 |
|
|
|
lo |
0,05% |
2) L'onorario minimo è di L. 750.000;
c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
1) Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività,
che non siano poste rettificative dell'attivo:
| fino a |
|
|
|
L. |
500.000.000 |
l' |
1% |
| da |
L. |
500.000.001 |
a |
L. |
2.000.000.000 |
lo |
0,5% |
| da |
L. |
2.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
lo |
0,25% |
| da |
L. |
5.000.000.001 |
a |
L. |
20.000.000.000 |
lo |
0,1% |
| da |
L. |
20.000.000.001 |
a |
L. |
50.000.000.000 |
lo |
0,05% |
| oltre |
L. |
50.000.000.001 |
|
|
|
lo |
0,025% |
2) L'onorario minimo è di L. 2.500.000;
3) Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente
procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività
che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende
o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate
1) Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento
alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
2) L'onorario minimo è di L.1.500.000.
e) relazioni di stima di cui agli artt.2343,
2343-bis
e 2501quinquies
del Codice Civile
Si applicano gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato
riferimento, per le relazioni di stima di cui all'art.2501
quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali
oggetto di stima.
-
Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una
riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano
in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
-
Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad
aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili
fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente
tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.
Articolo 32 - ISPEZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI
-
Gli onorari per le ispezioni amministrative e contabili, per il riordino
di contabilità, nonché per l'accertamento dell'attendibilità
dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal ragioniere
e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'art.24.
Articolo 33 - IMPIANTO E TENUTA DI CONTABILITA'
-
Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono
onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito
dall'art.24
tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza
dell'incarico.
-
Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo
formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati,
al ragioniere competono i seguenti onorari:
-
a) Contabilità ordinaria
In alternativa:
1) - per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito
sul libro giornale: da L.3.000 a L.6.000;
- per le rilevazioni che comportino più di un addebito
ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro
giornale: da L.1.500 a L.3.500;
2) - fino a 500 rilevazioni contabili annue, intendendosi come
tali ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti o accrediti
sul libro giornale: da L.1.800.000 a L.4.000.000;
- da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da L.4.000.000 a
L.9.000.000;
- oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso
precedente da L.200.000 a L.350.000 ogni 100 rilevazioni.
3) Un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari
realizzato nel periodo, calcolato per scaglioni come segue su base annuale:
| fino |
|
|
a |
L. |
300.000.000 |
tra l' |
1,5% |
ed il |
2,5% |
| da |
L. |
300.000.001 |
a |
L. |
600.000.000 |
tra lo |
0,75% |
e l' |
1,5% |
| da |
L. |
600.000.001 |
a |
L. |
1.200.000.000 |
tra lo |
0,25% |
e lo |
0,75% |
| da |
L. |
1.200.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
tra lo |
0,075% |
e lo |
0,25% |
| oltre |
L. |
5.000.000.001 |
|
|
|
tra lo |
0,025% |
lo |
0,075% |
b) Contabilità semplificata
| fino a |
|
a |
100 |
fatture o rilevazioni annue sui registri o schede |
da |
1.200.000 |
a |
1.800.000 |
| da |
101 |
a |
300 |
fatture o rilevazioni annue sui registri o schede |
da |
1.600.000 |
a |
3.000.000 |
| da |
301 |
a |
600 |
fatture o rilevazioni annue sui registri o schede |
da |
2.400.000 |
a |
4.000.000 |
| oltre |
600 |
|
|
fatture o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso
precedente (ogni 100 fatture o rilevazioni) |
da |
300.000 |
a |
500.000 |
L'onorario minimo mensile è di L.100.000.
-
Agli onorari di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera a) del comma
2 è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel
caso in cui il ragioniere debba rilevare i dati oltre che dalla prima nota,
anche da documenti forniti dal cliente. L'onorario minimo mensile è
di L. 150.000.
-
Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni
contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa
tra L.200.000 e L.600.000 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo
di contabilità.

Articolo 34 - BILANCIO
-
Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto
economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica
illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione
dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati
nel modo seguente calcolati per scaglione:
-
a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative,
nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:
| fino |
|
|
a |
L. |
250.000.000 |
lo |
0,5% |
| da |
L. |
250.000.001 |
a |
L. |
500.000.000 |
lo |
0,25% |
| da |
L. |
500.000.001 |
a |
L. |
1.000.000.000 |
lo |
0,125% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
2.500.000.000 |
lo |
0,075% |
| da |
L. |
2.500.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
lo |
0,04% |
| da |
L. |
5.000.000.001 |
a |
L. |
10.000.000.000 |
lo |
0,025% |
| da |
L. |
10.000.000.001 |
a |
L. |
25.000.000.000 |
lo |
0,0125% |
| da |
L. |
25.000.000.001 |
a |
L. |
50.000.000.000 |
lo |
0,006% |
| oltre |
L. |
50.000.000.001 |
|
|
|
lo |
0,005% |
b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
| fino |
|
|
a |
L. |
1.000.000.000 |
lo |
0,15% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
2.500.000.000 |
lo |
0,075% |
| da |
L. |
2.500.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
lo |
0,04% |
| da |
L. |
5.000.000.001 |
a |
L. |
10.000.000.000 |
lo |
0,02% |
| da |
L. |
10.000.000.001 |
a |
L. |
25.000.000.000 |
lo |
0,0125% |
| da |
L. |
25.000.000.001 |
a |
L. |
50.000.000.000 |
lo |
0,0075% |
| oltre |
L. |
50.000.000.001 |
|
|
|
lo |
0,005% |
c) l'onorario minimo è di L.1.000.000.
-
Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società,
enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od
industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.
-
Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica
illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra
il 10% ed il 30%.
-
Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra
il 20% ed il 50 %se la formazione del bilancio rientra in altre più
ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.
Articolo 35 - BILANCI TECNICI
-
Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo
di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'art.34
maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno
riguardo alle disposizioni dell'art.3
della presente tariffa.
Articolo 36 - REGOLAMENTO E LIQUIDAZIONI DI
AVARIE
-
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni
spettano al ragioniere i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni
sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
| fino |
|
|
a |
L. |
10.000.000 |
dal |
6% |
all' |
8% |
| da |
L. |
10.000.001 |
a |
L. |
50.000.000 |
dal |
4% |
al |
6% |
| da |
L. |
50.000.001 |
a |
L. |
200.000.000 |
dal |
2% |
al |
4% |
| da |
L. |
200.000.001 |
a |
L. |
500.000.000 |
dall' |
1% |
al |
2% |
| da |
L. |
500.000.001 |
a |
L. |
2.000.000.000 |
dallo |
0,5% |
all' |
1% |
| oltre |
L. |
2.000.000.000 |
|
|
|
|
|
lo |
0,25% |
L'onorario minimo L.300.000.
-
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari
spettano al ragioniere i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni
sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
| fino |
|
|
a |
L. |
10.000.000 |
dal |
4% |
all' |
6% |
| da |
L. |
10.000.001 |
a |
L. |
30.000.000 |
dal |
2% |
al |
4% |
| da |
L. |
30.000.001 |
a |
L. |
100.000.000 |
dall' |
1% |
al |
2% |
| da |
L. |
100.000.001 |
a |
L. |
500.000.000 |
dallo |
0,5% |
all' |
1% |
| oltre |
L. |
500.000.000 |
|
|
|
|
|
lo |
0,25% |
L'onorario minimo L.200.000.

Articolo 37 - FUNZIONI DI SINDACO NELLE SOCIETA'
-
Al ragioniere, sindaco di società, oltre ai compensi per i
rimborsi di spese di cui al titolo
II, spettano onorari per:
-
a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;
b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e
sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
c) la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione
o dell'Assemblea - che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del
bilancio annuale di esercizio - e del Comitato Esecutivo, nonché
per la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio Sindacale - ad eccezione
di quelle indette per le verifiche trimestrali - finalizzata al controllo
delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunzie ai sensi
dell'art.
2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente
l'organo amministrativo.
-
L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato
sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti
dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero,
nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio
precedente, e determinato come segue:
| fino a |
|
|
a |
L. |
499.999.999 |
da |
1.000.000 |
a |
1.200.000 |
| da |
L. |
500.000.000 |
a |
L. |
4.999.999.999 |
da |
1.200.000 |
a |
2.400.000 |
| da |
L. |
5.000.000.000 |
a |
L. |
49.999.999.999 |
da |
2.400.000 |
a |
4.800.000 |
| oltre |
L. |
50.000.000.000 |
|
|
|
da |
4.800.000 |
a |
8.000.000 |
-
Il compenso di cui al comma 2 è sempre relativo ad una durata
in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio
sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo,
il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono
i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.
-
L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato
sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato
d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore
al capitale sociale, e determinato come segue:
| fino a |
|
|
a |
L. |
199.999.999 |
da |
1.000.000 |
a |
1.500.000 |
| da |
L. |
200.000.000 |
a |
L. |
999.999.999 |
da |
1.500.000 |
a |
2.500.000 |
| da |
L. |
1.000.000.000 |
a |
L. |
4.999.999.999 |
da |
2.500.000 |
a |
4.000.000 |
| da |
L. |
5.000.000.000 |
a |
L. |
19.999.999.999 |
da |
4.000.000 |
a |
6.000.000 |
| oltre |
L. |
20.000.000.000 |
L. 6.000.000 più un aumento di L.1.000000
ogni L.10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000 |
-
Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata
alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà
o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto
del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo
giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione
o comunque non svolga alcuna attività.
-
L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli
onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella
contenuta nell'art.26
con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale
della società.
-
Qualora il ragioniere abbia la carica di Presidente del Collegio
i compensi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono maggiorati del 50%.
-
Gli onorari specifici di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all'art.26
.
-
I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo
del 100% in tutti quei casi in cui il Collegio Sindacale è chiamato
a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di Legge entrate
in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.
-
I compensi del presente articolo si applicano anche per il ragioniere
che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.
-
Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
-
Salvo diverso accordo tra le parti, gli onorari da corrispondere
a norma del presente articolo non possono superare, anche cumulativamente
L. 80.000.000.
Articolo 38 - FUNZIONI DI REVISORE IN ENTI
PUBBLICI
-
Al ragioniere, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista
un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente
per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
-
a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi
di reddito;
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
-
Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel
caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2,
3 e 4 dell'art.37 può essere applicata una maggiorazione
non superiore al 100%.
-
Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
Articolo 39 - ARBITRATI
-
Gli onorari spettanti al ragioniere investito della funzione di unico
arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte
le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce
l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale,
della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare
alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
-
In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli
onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi
dell'art.22
della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati
applicando le aliquote massime previste dall'art.36,
comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore
dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.
-
I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo
definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario
devono essere congruamente ridotti.
-
Onorario minimo L.3.000.000.
Articolo 40 - COSTITUZIONE DI ENTI SOCIALI
ED AUMENTI DI CAPITALE
-
Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni
nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta
esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali,
al ragioniere competono onorari determinati, con riferimento all'importo
complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati
apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi
forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi
sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:
| fino |
|
|
a |
L. |
200.000.000 |
dal |
2% |
al |
4% |
| da |
L. |
200.000.001 |
a |
L. |
1.000.000.000 |
dall' |
1% |
al |
2% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
dallo |
0,5% |
all' |
1% |
| da |
L. |
5.000.000.001 |
a |
L. |
20.000.000.000 |
dallo |
0,25% |
allo |
0,5% |
| oltre |
L. |
20.000.000.000 |
|
|
|
dallo |
0,1% |
allo |
0,25% |
L'onorario minimo è di L.1.000.000.
-
Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra
determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il
30% fatto salvo l'onorario minimo.
-
Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri
enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo
riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno
riferimento alle disposizioni dell'art.3
della presente tariffa.
-
Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all'art.26.
Articolo 41 - TRASFORMAZIONE FUSIONE SCISSIONE
E CONCENTRAZIONE DI SOCIETA'
-
Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società
da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al ragioniere gli onorari di cui
alla lettera a) del precedente
art.34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a
seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.
-
Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società
o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al ragioniere competono
onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della
società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte
ai sensi dell'art.2501
ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle
società incorporate o di tutte le società che partecipano
alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale
oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
| fino |
|
|
a |
L. |
1.000.000.000 |
dallo |
0,5% |
al |
3% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
dallo |
0,25% |
all' |
1,5% |
| da |
L. |
5.000.000.001 |
a |
L. |
20.000.000.000 |
dallo |
0,125% |
allo |
0,75% |
| oltre |
L. |
20.000.000.000 |
|
|
|
dallo |
0,05% |
allo |
0,3% |
L'onorario minimo è di L.1.000.000.
-
Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all'art.26.
Articolo 42 - ASSISTENZA SOCIETARIA CONTINUATIVA
E GENERICA
-
Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare
il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non
inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione
quindi delle prestazioni previste al seguente art.
55, al ragioniere competono onorari che devono essere preconcordati
con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni
inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della
società.
-
I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di
cui all'art.26,
ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai
sensi del medesimo articolo.
Articolo 43 - COMPONIMENTI AMICHEVOLI
-
Al ragioniere, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato
raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in
genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le
disposizioni di cui all'art.3
della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
-
a) un compenso fisso di L.15.000 per ciascun creditore;
b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso
così determinato:
| fino |
|
|
a |
L. |
500.000.000 |
dal |
3% |
al |
4% |
| da |
L. |
500.000.001 |
a |
L. |
1.000.000.000 |
dal |
2% |
al |
3% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
dall' |
1,5% |
al |
2% |
| da |
L. |
5.000.000.001 |
a |
L. |
10.000.000.000 |
dall' |
1% |
all' |
1,5% |
| oltre |
L. |
10.000.000.000 |
|
|
|
dallo |
0,5% |
all' |
1% |
-
Se provvede anche al realizzo delle attività, al ragioniere
competono, altresì, gli onorari previsti all'art.30,
comma 1 lettera a) n. 1 della presente tariffa, applicando ad
essi una riduzione del 50%.
-
Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse
specifiche prestazioni eventualmente svolte.
-
Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione
nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a),
comma 1, del presente articolo, ai compensi di cui alla lettera b), comma
1 del presente articolo è applicata una riduzione compresa tra il
40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata
della moratoria.
-
Gli onorari previsti nel presente articolo non sono cumulabili con
gli onorari graduali di cui all'art.26.
-
Se il componimento amichevole non riesce, al ragioniere, salvi in
ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono
il compenso fisso previsto alla lettera a), comma 1 del presente articolo
e gli onorari graduali di cui all'art.
26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo
di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari
che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a
buon fine.
-
L'onorario minimo è di L.2.000.000.
Articolo 44 - ASSISTENZA IN PROCEDURE CONCORSUALI
-
Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non
rientrino in quelle previste dall'art.43
e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle
diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al ragioniere sono
determinati come segue:
-
a) nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario
o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art.43
applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato
preventivo ed una riduzione compresa tra il 40% ed il 50% per l'amministrazione
controllata;
b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito
concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti
dall'art.43
applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%, inteso
che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta
con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'art.26.
-
Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione
della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'art.43
applicando una riduzione compresa tra il 60% e l'80%; tale quantificazione
non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione
degli onorari graduali di cui all'art.26.
-
Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato
fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui
all'art.
43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora
il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assuntore,
competono gli onorari di cui all'art.43
con una riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.
-
Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro
aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame
e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
-
Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa
del concordato o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di
ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto
che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o
revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari
relativi all'incarico già favorevolmente concluso.
-
Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione
degli onorari per ciascuna di esse.
-
Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa
con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo
con l'applicazione di un'ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il
50%.
-
Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili
con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente
tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art.26
.
-
Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto
soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano
in base all'art.26
ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano
le prestazioni svolte.
Articolo 45 - CONSULENZA CONTRATTUALE
-
Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione
di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture
private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale
relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote
di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché
al recesso ed esclusione di soci, al ragioniere, tenuto conto dell'attività
prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della
pratica, secondo i seguenti scaglioni:
| fino |
|
|
a |
L. |
100.000.000 |
dal |
2% |
al |
5% |
| da |
L. |
100.000.001 |
a |
L. |
500.000.000 |
dall' |
1,25% |
al |
3% |
| da |
L. |
500.000.001 |
a |
L. |
2.000.000.000 |
dallo |
0,75% |
al |
2% |
| da |
L. |
2.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
dallo |
0,4% |
all' |
1,25% |
| oltre |
L. |
5.000.000.000 |
|
|
|
dallo |
0,2% |
allo |
0,75% |
-
Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione
degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice
civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica,
secondo i seguenti scaglioni:
| fino |
|
|
a |
L. |
50.000.000 |
dall' |
1% |
al |
6% |
| da |
L. |
50.000.001 |
a |
L. |
250.000.000 |
dallo |
0,75% |
al |
4% |
| da |
L. |
250.000.001 |
a |
L. |
1.000.000.000 |
dallo |
0,5% |
al |
3% |
| da |
L. |
1.000.000.001 |
a |
L. |
5.000.000.000 |
dallo |
0,25% |
all' |
1,25% |
| oltre |
L. |
5.000.000.000 |
|
|
|
dallo |
0,15% |
all' |
1% |
-
Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare
dei corrispettivi pattuiti.
-
Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata
ultra annuale, il valore della pratica determinato in funzione dei corrispettivi
previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
-
Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi
a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale
mutuato o erogato.
-
Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato
con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.
-
L'onorario minimo è di L.300.000.
Articolo 46 - DISPOSIZIONI GENERALI
-
E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta
e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria
sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente,
che non richiedano particolare elaborazione.
-
E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale
mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni
tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.
-
E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia
tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi
della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie
e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza
tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più
opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
-
Per l'assistenza tributaria al ragioniere competono, in via cumulativa,
onorari specifici e graduali, come precisati nell'art.47
della presente tariffa.
-
Per la rappresentanza tributaria al ragioniere competono onorari
graduali, come precisati nell'art.
48 della presente tariffa.
-
Per la consulenza tributaria al ragioniere, oltre agli onorari graduali
di cui all'art.26,
competono onorari specifici, come precisati nell'art.49
della presente tariffa.
-
Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza
tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria
e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.
Articolo 47 - ASSISTENZA TRIBUTARIA
-
Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità
dello atto o documento predisposto come risulta dalla tabella
2 che fa parte integrante del presente regolamento.
-
Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici,
sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla
tabella
3 che fa parte integrante del presente regolamento.
-
Il valore della pratica è determinato:
-
a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo
delle entrate lorde, dei ricavi o profitti che concorrono alla determinazione
dei redditi o delle perdite dichiarate;
b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo
complessivo delle ritenute operate;
c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori
imponibili, non imponibili ed esenti;
d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM:
in base al valore dichiarato dei beni;
e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie:
in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie,
soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto
impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte
a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri
previsti per gli atti sopra elencati.
-
Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno
del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno
degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per
i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità
e originalità di diritto o di merito della questione trattata.
Articolo 48 - RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA
-
Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato
e del valore della pratica come risulta dalla tabella
4 che fa parte integrante del presente regolamento. I suddetti
onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi
di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando
il compenso minimo per non più di quattro ore.
-
Il valore della pratica è determinato in base all'importo
delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe,
penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il
rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione
all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.
Articolo 49 - CONSULENZA TRIBUTARIA
-
Al ragioniere per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati
ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza
tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore
della pratica secondo i principi indicati alla lettera
e) del comma 3 dell'art.47 avendo riguardo sia all'importanza
e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili
riflessi connessi ed ai criteri di cui all'art.3
della presente tariffa.
-
Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve
essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse
si concludano con esito favorevole per il cliente.
Articolo 50 - SISTEMAZIONI TRA EREDI
-
Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie,
all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione
di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni,
alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza
affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali,
spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata,
tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari,
in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva
ereditaria.
-
L'onorario minimo è di L.2.000.000.
-
Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione
della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione
XI della presente tariffa.
-
Gli onorari previsti nel presente articolo sono cumulabili con gli
onorari previsti agli artt.27,
28
e 30 della
presente tariffa.
-
Allorquando il ragioniere assiste un coerede, un legatario od un
usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti
in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.
-
Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui allo art.26
.
Articolo 51 - SISTEMAZIONI PATRIMONIALI
-
Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni
ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi
progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo
delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei
criteri previsti nell'art.50,
ovvero delle passività se superiori.
Articolo 52 - SISTEMAZIONI TRA FAMILIARI
-
Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra
la applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente
tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'art.51.
Articolo 53 - CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
-
Al ragioniere, spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il